Obbligo Apertura del Conto Corrente Condominiale – Guida

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L’apertura del conto corrente condominiale è un obbligo previsto dalle legge (art. 1129 Codice civile) e l’assemblea condominiale non può svincolare l’amministratore dall’osservanza di tale adempimento che gli è stato attribuito nel momento in cui gli è stato conferito il mandato. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8923/2017.

L’obbligo di aprire il conto, quindi, è attribuito all’amministratore e si aziona con l’accettazione del mandato. Si tratta di un potere che lo stesso legislatore ha definito inderogabile con la definizione dell’art. 1138 Codice civile il quale testualmente prevede che “le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137”. Alla luce di ciò, è chiaro che l’assemblea in nessun caso potrebbe derogare al preciso obbligo normativo, neppure nell’ipotesi dell’unanimità, figuriamoci a maggioranza. Inoltre, una decisione del genere sarebbe nulla in quanto lede il diritto di ogni condominio alla perfetta trasparenza, chiarezza e facile comprensibilità della gestione condominiale.

E se il condominio fosse temporaneamente senza amministratore perché revocato oppure dimesso? In tal caso, la documentazione e l’accesso al conto corrente condominiale, anche diretto, presso l’istituto dove è avvenuta la sua apertura dovrebbe essere concordato con il precedente amministratore che rimane in carica sotto il regime di prorogatio sino al momento in cui sarà nominato il nuovo amministratore.

Altrimenti, in mancanza, si può sempre ricorrere all’autorità giudiziaria con ricorso anche d’urgenza al Tribunale competente per territorio, per ottenere un ordine di esibizione a carico del precedente amministratore ovvero nei confronti dell’istituto di credito, presso il quale è il conto corrente condominiale è stato aperto.

La sentenza in questione ha fornito anche un ulteriore precisazione: il conto corrente condominiale non può essere aperto autonomamente da alcuni condòmini e a “firma congiunta”, neppure con l’avallo dell’assemblea.