Socio di Cooperativa – Esclusione e Risoluzione del Rapporto

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L’esclusione del socio di una cooperativa, risolvendo definitivamente il rapporto associativo, genera automaticamente lo scioglimento del vincolo di lavoro.

A stabilirlo è stato Tribunale di Milano 20 ottobre 2012 (in Guid. lav. , 2013, n. 7), intervenendo sull’impugnazione di licenziamento per giusta causa presentata da un socio lavoratore di cooperativa e sulla richiesta di accertamento della natura esclusivamente subordinata del rapporto di lavoro.

Secondo il giudice, l’incisiva riforma che ha toccato la cooperazione con la L. 3 aprile 2001, n. 142 ha profondamente distinto il lavoro cooperativo dal lavoro associativo e dal mero lavoro subordinato. All’interno del rapporto cooperativo, infatti, convive una pluralità di rapporti contrattuali: quello di natura associativa e mutualistica e quello di natura lavorativa.

La successiva L. 14 febbraio 2003, n. 30, peraltro, ha ribadito tale relazione di complementarietà (con prevalenza del rapporto associativo su quello lavorativo), stabilendo, all’art. 9, che il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio, deliberate nel rispetto delle previsioni contrattuali, e chiarendo, dunque, che da tale esclusione non può che derivare l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro. Tale previsione comporta, sul piano processuale, che l’esclusione del socio lavoratore deve essere impugnata entro il termine previsto dall’art. 2533 cod. civ., ovvero “entro sessanta giorni dalla comunicazione”: la mancata impugnazione, dunque, avrà effetti immediati sul rapporto, portando alla consequenziale estinzione dello stesso.