Come Recuperare le Spese Anticipate dall’Amministratore di Condominio
L’amministratore di condominio che domanda la restituzione di una somma di denaro, da lui personalmente anticipata, è tenuto a provare che la somma sborsata a favore del condominio, oltre a non essere stata restituita, proviene dalle sue “tasche”. Così ha stabilito il Tribunale di Roma nella sentenza n. 17248/2016.
Nello specifico, il giudice di primo grado capitolino revocava il decreto ingiuntivo – domandato e ottenuto dall’amministratore nei confronti del condominio – per la restituzione di denaro che egli dichiarava di aver anticipato per effettuare il pagamento delle utenze condominiali. Il condominio si opponeva al decreto ingiuntivo, sostenendo la mancanza di una prova che attestasse il denaro versato da parte dell’amministratore.
Il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione presentata dal condominio e annullava il decreto ingiuntivo, adducendo le seguenti motivazioni: l’amministratore – in sede di giudizio – si era limitato a presentare i documenti contabili del condominio senza però che ci fosse stata alcuna decisione di approvazione del denaro anticipato in sede di assemblea condominiale e, ancora, senza mostrare le ricevute dei pagamenti da lui eseguiti volti a dimostrare l’uso del proprio patrimonio.
La sentenza in questione tratta il delicato e ricorrente problema delle prove che l’amministratore di condominio deve fornire per garantirsi il diritto alla restituzione delle somme anticipate, a favore del condominio, per sostenere le spese condominiali. Può l’amministratore incappare spesso in tale problema, soprattutto quando si è in presenza di condomini morosi che lo privano del denaro necessario per gestire al meglio il condominio.
L’amministratore, in qualità di mandatario dei condomini, ha diritto a ricevere dal mandante/condominio gli strumenti necessari per poter eseguire correttamente il mandato e adempiere ai derivanti obblighi e, ancora, ha il diritto di essere rimborsato delle anticipazioni fatte durante l’esecuzione del mandato.
Non basta, però, introdurre nel bilancio condominiale la voce “anticipazioni amministratore” per vedere restituito quanto anticipato. Allo stesso modo, possibili disavanzi di cassa o dichiarazione di debiti e l’accettazione della documentazione da parte del nuovo amministratore di condominio non possono essere ritenuti come fatti dai quali ricavare indirettamente il riconoscimento del debito da parte del condominio (Cass. n. 10153/2011, Trib. Bari 12 novembre 2008; Trib. Roma 13 giugno 2005, Trib. Milano 23 giugno 2009, n. 8156).
L’approvazione di un rendiconto di cassa che presenti un disavanzo tra uscite ed entrate, non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto che la differenza sia stata versata dall’amministratore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l’importo corrispondente, “atteso che la ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su di un oggetto specificamente sottoposto all’esame dell’organo collettivo, chiamato a pronunciarsi” (Cass. n. 10153/2011, Giud. pace Napoli, sent. n. 29437/ 2016).
Alla luce di quanto appena detto, la somma anticipata dall’amministratore di condominio non solo deve essere segnalata nel bilancio e sottoposta all’approvazione dell’assemblea condominiale ma deve anche essere accompagnata da prove che dimostrino, in modo chiaro e preciso, che quanto versato giunga direttamente dalle tasche dell’amministratore. Senza tali prove, infatti, ogni decreto ingiuntivo domandato e acquisito dall’amministratore, per riavere il credito personalmente anticipato, è revocato.