Fideiussione Omnibus a Prima Richiesta – La Garanzia Totale per le Tue Esigenze Finanziarie

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La decisione del Collegio di Coordinamento ABF del 29 dicembre 2022, n. 16511, ha apportato significativi chiarimenti sulla validità del contratto di fideiussione omnibus stipulato in seguito ad intese anticoncorrenziali, focalizzandosi sull’onere probatorio e sulla natura della clausola di prima richiesta.

I Fatti

Nel caso esaminato, il ricorrente aveva firmato una fideiussione omnibus insieme a un co-intestatario, per garantire le obbligazioni di una società. Successivamente, si era accorto che il contratto era conforme allo schema contrattuale predisposto dall’ABI, altrettanto dichiarato nullo dalla Banca d’Italia nel provvedimento n. 55/2005. L’intermediario resistente ha contestato la qualifica di consumatore del ricorrente, sostenendo che quest’ultimo aveva agito come amministratore della società. L’intermediario aveva inoltre eccepito l’incompetenza dell’ABF, ritenendo che le intese anticoncorrenziali dovessero essere giudicate dalle sezioni specializzate in materia di impresa.

La Ricostruzione dell’Intermediario

L’intermediario ha argomentato quanto segue:

  1. La Banca d’Italia, con il provvedimento n. 55/2005, non aveva accertato alcun comportamento vietato dalle normative antitrust, limitandosi a segnalare che alcune disposizioni sarebbero state anticoncorrenziali se applicate uniformemente.
  2. Il ricorrente non aveva fornito prove sufficienti per dimostrare l’applicazione uniforme delle norme tra le banche, né aveva presentato contratti di fideiussione analoghi sottoscritti da altri clienti.
  3. I contratti stipulati successivamente alla data analizzata dalla Banca d’Italia non possono essere automaticamente considerati invalidi; il ricorrente doveva dimostrare la presenza di un’intesa anticoncorrenziale al momento della stipulazione del contratto.

La Decadenza del Termine

Relativamente alla decadenza ex art. 1957 c.c., il contratto in questione prevedeva una clausola di garanzia a prima richiesta, caratteristica dei contratti autonomi di garanzia, escludendo quindi l’applicazione della normativa sulle fideiussioni.

Validità della Fideiussione

Il Collegio ha esaminato la validità del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto nel 2015, coerente con lo schema ABI censurato per presunta anticoncorrenzialità. Tuttavia, il ricorrente non aveva prodotto prove concrete che dimostrassero l’applicazione uniforme e continuativa delle clausole dichiarate nulle dalla Banca d’Italia.

Standardizzazione Contrattuale

La Banca d’Italia aveva ritenuto anticoncorrenziale la standardizzazione contrattuale che ostacolava un contemperamento equilibrato degli interessi e la diversificazione del prodotto offerto. Questo comportamento addossava al fideiussore le conseguenze negative dell’inosservanza degli obblighi della banca, senza garantire l’accesso al credito.

Nullità Parziale

La sentenza della Corte di Cassazione n. 41994/2021 ha confermato la validità della tesi sulla nullità parziale, secondo cui solo le clausole riproduttive dello schema vietato sono nulle, salvo diversa volontà delle parti. L’estensione della nullità all’intero contratto richiedeva prova che l’intero accordo fosse interdipendente dalle clausole invalide.

Garanzia Autonoma o Fideiussione Omnibus

La questione successiva affrontata dal Collegio riguardava la qualificazione del contratto come fideiussione o contratto autonomo di garanzia, data la presenza di una clausola di pagamento a semplice richiesta scritta. La clausola a prima richiesta non è sufficiente di per sé a trasformare una fideiussione in un contratto autonomo; è necessario considerare l’intero accordo contrattuale.

Significato Obiettivo dell’Accordo

Si è riconosciuto come la valutazione debba considerare l’assenza di vincoli di accessorietà e la natura autonoma dell’obbligazione del garante rispetto a quella del debitore principale. La clausola di pagamento a prima richiesta può indicare l’autonomia della garanzia, ma non è decisiva per definire la natura del contratto.

Conclusioni

Il Collegio ha concluso che la mera produzione di un contratto di fideiussione con clausole simili a quelle censurate non è prova sufficiente dell’intesa anticoncorrenziale continuativa. Inoltre, la clausola a prima richiesta nei contratti di fideiussione non li trasforma automaticamente in contratti autonomi di garanzia.

In sintesi, questa guida completa illustra come le decisioni della Banca d’Italia e della giurisprudenza influenzano la validità dei contratti di fideiussione, enfatizzando la necessità di prove concrete e la distinzione tra differenti tipi di garanzie.