Scopri il Riporto: Tipologia di Contratto e Meccanismi Funzionanti

Off Di

Il contratto di riporto – indice:

Secondo l’articolo 1548 del codice civile, “Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta”.

Il contratto di riporto è noto per la sua flessibilità e viene comunemente utilizzato nelle operazioni di borsa, nelle attività bancarie, per finanziamenti tra privati e anche in ambito societario o per speculazioni sui titoli di credito. La dottrina e la giurisprudenza hanno distinto questo contratto come un’operazione di credito piuttosto che di scambio, nonostante preveda un doppio trasferimento. Esistono principalmente due tipologie di contratto di riporto: quello di borsa e quello bancario.

Cos’è il riporto

Il riporto è un contratto che coinvolge due parti, il riportato e il riportatore, nel quale si attua un duplice trasferimento di titoli di credito. Inizialmente, il riportato trasferisce i suoi titoli al riportatore in cambio di un pagamento di un prezzo, soddisfacendo così la sua necessità di liquidità. Contemporaneamente, il riportatore investe il suo denaro in modo sicuro.

Successivamente, il riportatore deve restituire i titoli al riportato entro un termine stabilito, comportando il rimborso del prezzo inizialmente pagato. Questo prezzo può essere soggetto a variazioni concordate tra le parti. Il primo trasferimento è considerato una vendita, mentre il secondo è una retrovendita.

Pertanto, si possono definire due vendite che soddisfano le esigenze di entrambe le parti: il riportato cerca liquidità, mentre il riportatore desidera rafforzare la sua garanzia patrimoniale. Se il contratto viene utilizzato per scopi speculativi, entrambe le parti beneficeranno delle oscillazioni del prezzo dei titoli, mirando a un guadagno futuro.

Le principali applicazioni del contratto di riporto includono:

  • Operazioni di borsa, dando origine al contratto di borsa;
  • Settore bancario, costituendo il contratto di banca;
  • Esigenze speculative;
  • Rapporti tra privati;
  • Rapporti societari.

Come funziona

Il contratto di riporto può prevedere vantaggi per il riportato o il riportatore. In tal caso, si stabiliranno differenze tra il prezzo di vendita (del primo trasferimento) e il prezzo di retrovendita (del secondo trasferimento). Se il contratto è a favore del riportato, la differenza sarà negativa, definita deporto, comune nei contratti di riporto di borsa. Se invece avvantaggia il riportatore, la differenza sarà positiva, definita riporto, tipica nei contratti bancari o finanziari, a protezione dell’istituto di credito contro l’insolvenza del riportato.

È possibile che il contratto soddisfi entrambe le parti in egual misura, con prezzo di vendita e retrovendita coincidenti, garantendo liquidità immediata al riportato e disponibilità temporanea di titoli al riportatore.

Non sono previsti requisiti di forma particolari per il contratto di riporto, che può essere concluso anche oralmente.

La causa e la struttura del contratto di riporto

Il contratto di riporto, comportando due operazioni di vendita, ha una causa contrattuale unitaria. Sebbene inizialmente si ritenesse che la causa fosse distintiva, la normativa attuale e la giurisprudenza conferiscono una visione unitaria al contratto. Pertanto, il contratto ha una struttura unitaria, pur realizzando due compravendite e qualificandosi come un contratto a titolo oneroso. Il primo trasferimento avviene a pronti, mentre il secondo a termine. Il contratto di riporto è necessariamente a termine.

Secondo l’articolo 1550 del codice civile, al riportato spettano i diritti e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto. Alcune disposizioni sulla vendita di beni mobili si applicano anche al contratto, come gli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534 del codice civile.

I titoli di credito oggetto del riporto

Il contratto di riporto ha ad oggetto titoli di credito di una data specie. Un titolo di credito è un documento che conferisce al suo titolare il diritto di esigere il pagamento di un credito. I titoli devono essere della stessa specie, ma non necessariamente gli stessi, purché siano fungibili. La finalità del contratto è consentire al riportatore di utilizzare i titoli durante il periodo di retrovendita. La dottrina prevalente esclude che si possa stabilire l’obbligo di restituire gli stessi titoli ceduti nel primo trasferimento.

Il riporto di banca o finanziario

Il contratto di riporto bancario è utilizzato quando un soggetto necessita di un finanziamento. In questo caso, il soggetto offre alla banca o all’istituto di credito garanzie mediante il trasferimento di titoli di credito. L’istituto si impegna a restituire i titoli entro un termine stabilito in cambio del rimborso del finanziamento. Spesso, il riportatore è una banca e il riportato è un privato, ma il contratto può anche avvenire tra privati.

Quello di borsa o speculativo

Nel riporto di borsa, il riportato e il riportatore stipulano il contratto per speculare sul valore dei titoli trasferiti tra il primo e il secondo trasferimento. Qui, le esigenze delle parti sono contrapposte: il riportatore spera in una diminuzione del valore dei titoli, mentre il riportato spera in un aumento. Questa tipologia di contratto si distingue dal riporto bancario per le norme applicabili, che includono leggi speciali e usi specifici del mercato.

In ambito societario

Il contratto di riporto viene spesso utilizzato per acquisire temporaneamente partecipazioni societarie o per incrementare quelle già possedute. Acquistando titoli, è possibile ottenere maggiore rappresentanza in assemblee societarie o dare più peso al diritto di voto.

Ad esempio, un soggetto può necessitare temporaneamente di titoli azionari per partecipare all’assemblea degli azionisti. In questo caso, acquista i titoli da un azionista, impegnandosi a restituirli entro un termine stabilito.

Il riporto come contratto reale

Ai sensi dell’articolo 1549 del codice civile, “Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli”. Ciò implica che il contratto di riporto è un contratto reale e gli effetti giuridici si manifestano con la consegna. In questo momento avviene anche il passaggio di proprietà, accompagnato dall’obbligo reciproco di rivendere i titoli della stessa natura entro il termine stabilito.

La consegna dei titoli può avvenire in vari modi, anche tramite traditio brevi manu, che implica la trasformazione della detenzione in possesso.

Riporto-proroga

Il contratto di riporto-proroga si utilizza in circostanze specifiche. Quando scade un contratto di compravendita a termine, la parte che non può adempiere può concordare con l’altra una proroga mediante un contratto di riporto. Le parti assumeranno i ruoli di riportatore e riportato, invertendosi rispetto al contratto di compravendita. In questo caso, non avviene uno scambio effettivo di titoli, ma solo simbolico.

L’inadempimento del contratto

L’inadempimento di una delle parti nel contratto di riporto è regolato dall’articolo 1551 del codice civile, che prevede che “In caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli articoli 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l’applicazione delle leggi speciali. Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto”.

L’inadempimento può verificarsi sia nel primo che nel secondo trasferimento. Nel primo trasferimento, solo il riportatore è obbligato a pagare il prezzo; in caso di inadempimento, il riportato può avvalersi dei rimedi previsti negli articoli 1515 e 1516 del codice civile. Nel secondo trasferimento, entrambe le parti hanno obblighi reciproci. Qualora una delle due parti non adempia, si verifica la risoluzione automatica del contratto, con entrambe le parti che possono mantenere quanto ricevuto al momento della stipula, e la parte non intenzionata a risolvere può accedere ai rimedi di cui agli articoli 1515 e 1516.