Prescrizione dei buoni fruttiferi postali: guida completa e aggiornata
La questione della prescrizione dei buoni fruttiferi postali è stata recentemente affrontata e chiarita da alcune decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario, che hanno contribuito a delineare con precisione i termini e le modalità di esercizio dei diritti da parte dei sottoscrittori. La materia, spesso oggetto di contenzioso, riguarda soprattutto i casi in cui il rimborso del buono viene richiesto oltre il termine di prescrizione previsto dalla legge.
Un esempio tipico vede come protagonisti i cointestatari di un buono fruttifero emesso nel febbraio 2002. In questo caso, al momento della richiesta di rimborso, l’intermediario ha negato la liquidazione sostenendo che il termine decennale di prescrizione era ormai decorso. La parte ricorrente, pur non avanzando richieste risarcitorie, ha sollevato la questione della mancata informazione circa la scadenza e il termine di prescrizione, lamentando l’assenza sia del foglio informativo sia di comunicazioni circa l’imminenza della prescrizione. Tali mancanze, secondo il ricorrente, avrebbero impedito di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso.
L’intermediario, dal canto suo, ha sottolineato che, per la serie AA3, al tempo dell’emissione non era obbligatoria l’apposizione di una data di scadenza sui titoli. Le caratteristiche, tra cui durata e modalità di rimborso, venivano rese note attraverso decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale, considerati sufficienti per informare i risparmiatori. La richiesta di rimborso era avvenuta ben oltre il termine decennale dalla scadenza, e la liquidazione era stata dunque legittimamente negata.
Sul fronte della mancata consegna del foglio informativo, una precedente decisione del Collegio di Coordinamento ha stabilito che questa omissione non preclude all’intermediario la possibilità di opporre la prescrizione al momento della richiesta del pagamento. In merito all’eventuale risarcimento per violazione degli obblighi informativi, il Collegio ha precisato che la domanda risarcitoria si radica nella violazione di regole di condotta poste a tutela della correttezza nei rapporti tra intermediari e clienti, e che, per stabilire la competenza temporale, occorre far riferimento al momento in cui la violazione è stata commessa.
Nonostante le eccezioni sollevate dall’intermediario relative all’incompetenza temporale e materiale dell’organo decisionale, il Collegio ha più volte ribadito la propria competenza sulle controversie riguardanti il rimborso dei buoni fruttiferi, respingendo tali eccezioni. Riguardo al caso specifico, il buono in questione era scaduto secondo la normativa vigente il 31 dicembre 2009 e il termine di prescrizione si era perfezionato al 31 dicembre 2019, ben prima della richiesta di rimborso, presentata nel 2022 e non preceduta da alcun atto interruttivo della prescrizione.
Un’ulteriore decisione affronta il tema dell’applicazione della normativa emergenziale legata al periodo Covid-19, che aveva esteso la possibilità di richiedere il rimborso per i buoni la cui prescrizione era maturata durante lo stato di emergenza. Tuttavia, è stato chiarito che il termine ultimo di esigibilità previsto da tali norme era fissato al 30 settembre 2021, e non coincideva con la fine dello stato di emergenza. In un caso analogo, la richiesta di rimborso è stata presentata nel marzo 2022, oltre il termine fissato dalla normativa, e quindi non poteva beneficiare della proroga concessa durante l’emergenza.
Nel corso dei ricorsi, i sottoscrittori hanno frequentemente contestato la violazione degli obblighi informativi da parte degli intermediari, soprattutto in relazione alla mancata consegna del foglio informativo e all’assenza di indicazioni sulla scadenza dei titoli. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata ha ribadito che tale mancanza, pur potendo costituire fonte di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, non impedisce all’intermediario di eccepire l’intervenuta prescrizione. L’eventuale domanda risarcitoria, infatti, deve essere valutata separatamente e si fonda sulla violazione delle regole di condotta al momento della conclusione del contratto, non sull’esercizio dei diritti derivanti dal titolo.
In sintesi, il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi è soggetto a un termine di prescrizione di dieci anni dalla scadenza del titolo, che, per alcune serie, coincide con l’ultimo giorno dell’anno solare di riferimento. La mancata consegna del foglio informativo o l’assenza di specifiche comunicazioni sulla scadenza non impediscono all’intermediario di far valere la prescrizione. Tuttavia, eventuali violazioni degli obblighi informativi possono dare luogo a una distinta azione risarcitoria, il cui esame dipende dal momento in cui è avvenuta la violazione e non dalla maturazione dei diritti sul titolo. Le controversie in materia vengono valutate secondo questi principi, ormai consolidati anche grazie ai recenti interventi dell’Arbitro Bancario Finanziario.