Accordo per Delegato Futuro – La Guida Definitiva
Il contratto per persona da nominare si verifica quando un contraente (stipulans) si riserva di nominare successivamente un terzo (electus) che diventerà titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto fin dall’origine (ex tunc). Le norme che regolano questo tipo di contratto sono gli articoli 1401, 1402, 1403, 1404 e 1405 del codice civile italiano.
Questo tipo di contratto contribuisce alla formazione progressiva del contratto definitivo. A differenza dei contratti in cui gli estremi dell’accordo sono prestabiliti, nel caso di formazione progressiva si stabiliscono attraverso una serie di contratti preliminari. Un esempio analogo è il contratto preliminare, che può includere una riserva di nomina.
A differenza del contratto preliminare, il contratto per persona da nominare è eventuale, dipendendo dall’effettiva nomina del terzo entro un termine legale. In assenza di questa nomina, il contratto resterà valido tra i contraenti originari.
2. La Riserva di Nomina
L’articolo 1401 del codice civile prevede che durante la conclusione di un contratto, una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che acquisirà i diritti e assumerà gli obblighi nascenti dal contratto stesso. La nostra legislazione assicura che, per garantire la certezza del diritto, il contratto sia efficace sin dall’origine tra lo stipulans e il promittens, consentendo potenzialmente l’intervento di un terzo.
È stato stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 6405/2006) che nel contratto per persona da nominare non è richiesto che la persona da nominare esista al momento della stipula del contratto, ma che la sua esistenza sia necessaria solo al momento della designazione.
3. Rappresentanza e Condizione nel Contratto
Il rapporto tra stipulans e electus segue le regole della rappresentanza nel contratto. Lo stipulans, quando nomina un terzo retroattivamente, agisce come rappresentante dell’electus. Inoltre, l’applicazione di questi principi non esclude il fenomeno della condizione nel contratto per persona da nominare, con una condizione doppia: risolutiva per lo stipulans e sospensiva per l’electus.
Questa posizione è supportata dalla giurisprudenza della Cassazione, come nel caso della sentenza n. 9301/1987, che stabilisce la funzione di rappresentante del terzo per lo stipulans fino alla dichiarazione di nomina.
4. Legittimazione e Capacità nel Contratto per Persona da Nominare
Sia lo stipulans che l’electus devono possedere la capacità e la legittimazione nel momento della conclusione del contratto, poiché l’assenza di legittimazione può provocare la nullità del negozio, come giudicato nella sentenza 251/1951 della Corte di Cassazione.
Per quanto riguarda la capacità giuridica, è preferibile che il nominato la possieda sin dal momento della stipula del contratto. La capacità d’agire, invece, può essere successivamente sanata con un negozio unilaterale di ratifica.
5. La Dichiarazione di Nomina nel Contratto per Persona da Nominare
La clausola di riserva di nomina deve essere inserita contestualmente al contratto, altrimenti si avrebbero due contratti distinti. La nomina del terzo deve essere comunicata entro tre giorni dalla conclusione del contratto, a meno che le parti non stabiliscano un termine diverso.
La dichiarazione di nomina è un negozio unilaterale recettizio, che diventa efficace solo una volta comunicata alla controparte. Questo deve essere accompagnato da una procura anteriore al contratto o dall’accettazione del nominato, in conformità all’articolo 1402 del codice civile.
6. Dichiarazione di Nomina a Titolo Oneroso
La dichiarazione di nomina può essere sia a titolo oneroso che gratuito. Ad esempio, lo stipulans può impegnarsi alla nomina dietro pagamento di un corrispettivo quando il contratto è favorevole, oppure può effettuare un favore all’electus senza pretendere nulla in cambio.
7. Gli Effetti del Contratto
Il contratto per persona da nominare produce effetti immediatamente tra le originarie parti stipulanti. Tuttavia, se la dichiarazione di nomina non viene effettuata validamente entro il termine stabilito, il contratto continua a produrre effetti tra i contraenti originari, come stabilito dall’articolo 1405 del codice civile.
8. A Quali Contratti Non è Applicabile la Riserva di Nomina
La riserva di nomina è incompatibile con:
- Contratti con obbligazioni di una sola parte;
- Contratti intuitu personae per disposizione di legge;
- Contratti che possono essere stipulati solo da una determinata persona;
- Contratti modificativi o estintivi di un precedente rapporto giuridico;
- Permuta.
9. La Riserva di Nomina nel Preliminare di Compravendita
Nel contratto preliminare di compravendita è ammessa la clausola di riserva di nomina, con particolari esigenze formali e fiscali. La Corte di Cassazione ha precisato che la comunicazione della nomina può avvenire attraverso l’atto di citazione promosso dal terzo nominato per l’esecuzione del contratto, come esemplificato nell’ordinanza n. 13686/2019.
10. Gli Aspetti Fiscali del Contratto per Persona da Nominare
La riserva di nomina non influenza il profilo tributario dello schema contrattuale, ma la dichiarazione di nomina è soggetta a specifica imposizione fiscale. Secondo l’articolo 32 del D.P.R. 131/1986, la dichiarazione di nomina è soggetta a imposta in misura fissa, purché conforme alle condizioni dettate.
11. La Trascrizione del Contratto per Persona da Nominare
La trascrizione del contratto per persona da nominare segue le regole previste dal codice civile, distinguendo il contratto, la riserva di nomina e la dichiarazione di nomina. Quindi, l’atto di trasferimento deve essere trascritto a favore dello stipulante e contro il promittente. La dichiarazione di nomina, unitamente all’atto di procura o all’accettazione, deve essere resa pubblica se la trascrizione è prevista per il contratto.
12. Contratto per Persona da Nominare e Contratto per Conto di Chi Spetta
Il contratto per conto di chi spetta viene utilizzato quando l’interessato al contratto non partecipa alla sua formazione. Questo può essere provvisoriamente indeterminato o controverso e si distingue dal contratto per persona da nominare per la determinazione necessaria e oggettiva della controparte.
13. Differenza tra Cessione del Contratto e Contratto per Persona da Nominare
Le differenze tra cessione del contratto e contratto per persona da nominare includono la disciplina applicabile e l’efficacia. Nella cessione del contratto, il terzo subentra con efficacia ex nunc, mentre nel contratto per persona da nominare, il terzo subentra ex tunc, senza considerarsi una successione, ma come l’unico contraente fin dall’origine.
14. Contratto per Persona da Nominare e Contratto a Favore di Terzo
Nel contratto a favore di terzo, quest’ultimo non diventa mai parte del contratto, contrariamente al contratto per persona da nominare, dove il terzo diventa unico contraente in caso di nomina. La differenza sostanziale risiede nella posizione del terzo rispetto al rapporto giuridico, con una distinzione tra indeterminatezza soggettiva nel contratto per persona da nominare e necessaria determinazione del terzo nel contratto a favore di terzo.
Conclusione
Il contratto per persona da nominare è un istituto complesso e articolato che trova la sua disciplina nelle norme del codice civile italiano e in numerosi orientamenti giurisprudenziali. Comprendere la sua applicazione e le sue peculiarità è essenziale per garantire la certezza dei rapporti giuridici tra le parti coinvolte.