Adeguamento Impianto Riscaldamento nei Condomini – Attenzione alle Norme di Sicurezza

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L’art. 679 Codice penale punisce penalmente colui che omette di denunciare all’Autorità la detenzione di materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità. Ma non è tutto. In tale circostanza si applicano anche le seguenti sanzioni penali, contenute:
– nell’art. 20 del d.lgs. n. 139/2006 che punisce il titolare di un’attività soggetta al certificato di prevenzione incendi che ometta di richiederlo o di rinnovarlo;
– nell’art. 55, quinto comma, e 68, secondo comma del d.lgs n. 81/2008 i quali ugualmente puniscono il datore di lavoro che trascuri di valutare e inserire nel documento di valutazione dei rischi , e conseguentemente di adottare, le idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.

Da quanto appena riportato si ricava che l’amministratore di condominio – che detiene un deposito di gas combustibile in misura eccedente quella di 0,3 mc. fissata al d.m. 16.2.1982 – deve ottenere dal competente comando dei vigili del fuoco il certificato di prevenzione incendi.

Nella sentenza n. 7678/2017 la Corte di Cassazione, esaminando il caso di un deposito di gasolio per autotrazione (di pericolosità identica a quello utilizzato per il riscaldamento nei condomìni) ha ricordato decisioni anteriori le quali stabiliscono che la detenzione in deposito, in carenza di denuncia al comando vigili del fuoco territorialmente competente, di gasolio per autotrazione, quale sostanza infiammabile pericolosa, integra il reato di cui all’art. 679 c.p. Quest’ultimo, inoltre, è norma sanzionatrice di precetti contenuti nelle leggi speciali che individuano i casi in cui occorre la denuncia, le modalità di presentazione e l’autorità a cui deve essere effettuata. Infine, si aggiunge, che il gasolio per autotrazione costituisce sostanza pericolosa per qualità e per quantità e, trattandosi di cisterna adibita al deposito, è assoggettata alla denuncia ed alla vigilanza del comando dei vigili del fuoco territorialmente competente.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45830/2012, specifica che il rilascio del certificato di prevenzione incendi è sempre richiesto per la detenzione di materiali infiammabili, indipendentemente dalla natura dell’attività svolta per cui il detentore è obbligato a richiedere il certificato di prevenzione incendi qualora detenga un deposito di gas combustibile in misura eccedente quella di 0,3 mc. fissata dal Dm del 16.2.1982.

In sede di adeguamento degli impianti termici, l’amministratore di condominio deve portare all’attenzione dell’assemblea non solo gli aspetti tecnici relativi all’economicità ed alle modalità di esercizio e di conduzione, ma soprattutto la loro conformità alla norme di sicurezza, la cui osservanza richiede scelte obbligate nel senso che il risparmio energetico non deve mai derogare alla tutela della vita umana.