Come Funziona il Mandato

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Il contratto di mandato è regolato dagli articoli 1703 e seguenti del codice civile. Si tratta di un contratto con effetti obbligatori, nel quale non avviene il trasferimento diretto di un diritto. Può essere a titolo gratuito o oneroso; infatti, il mandatario non è sempre tenuto a ricevere un compenso per le attività svolte. Tuttavia, se non è previsto alcun compenso, l’articolo 1709 presuppone che il contratto sia oneroso, implicando che il mandatario debba ricevere una retribuzione. Le parti coinvolte nel contratto sono il mandante, che conferisce l’incarico, e il mandatario, che si impegna a svolgerlo. Il contratto di mandato comprende anche gli atti necessari per l’espletamento dell’incarico (articolo 1708 del codice civile).

Mandato con rappresentanza e senza rappresentanza: le differenze

Una delle distinzioni fondamentali nel contratto di mandato è la questione della rappresentanza. Questa può essere assente o presente.

Mandato senza rappresentanza

Nel caso in cui non sia diversamente stabilito, il mandato non conferisce al mandatario il potere di rappresentanza del mandante. Questo è noto come “mandato senza rappresentanza”, come specificato nell’articolo 1705. In questa situazione, il mandatario agisce in nome proprio e ha l’obbligo di trasferire gli effetti degli atti compiuti con terzi al mandante. Pertanto, il mandatario acquista diritti e assume obblighi derivanti dagli atti eseguiti.

Mandato con rappresentanza

Il mandato può anche essere con rappresentanza. L’articolo 1704 definisce che, se al mandatario è conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano le norme specifiche del codice civile relative alla procura e ai poteri del rappresentante. In questo caso, il mandatario agirà direttamente per conto del mandante, con gli effetti delle sue azioni che ricadranno direttamente su quest’ultimo.

Differenze

Le differenze principali tra il mandato senza rappresentanza e quello con rappresentanza riguardano gli effetti degli atti stipulati con i terzi. Nel mandato con rappresentanza, il mandatario agisce direttamente in nome e per conto del mandante, con gli effetti delle sue azioni che si producono immediatamente a favore del mandante. Viceversa, nel mandato senza rappresentanza, il mandatario acquista beni o diritti per sé stesso, ma è obbligato a trasferire quanto acquisito al mandante.

Differenza tra procura o delega e contratto di mandato

A differenza della procura o delega, il mandato è un vero e proprio contratto, che deve necessariamente essere bilaterale. Pertanto, il contratto di mandato deve essere accettato e, se redatto per iscritto, sottoscritto da entrambe le parti: il mandante e il mandatario. La procura, invece, è un negozio unilaterale che conferisce a una persona il potere di rappresentare un’altra in uno o più atti specifici. Non richiede la sottoscrizione del delegato, il quale riceve solo un potere senza obblighi nei confronti del delegante.

Ulteriori differenze si riscontrano nell’eccedenza rispetto ai limiti attribuiti. Se il mandatario supera i limiti del mandato, sarà considerato contraente “in proprio” nei confronti dei terzi (articolo 1711). Al contrario, un delegato che supera i limiti della procura sarà responsabile per i danni, ma tale eccedenza comporta l’inefficacia dell’atto, a differenza di quanto avviene per il mandatario.

L’estinzione del mandato e la disciplina della revoca

Le cause di estinzione del contratto di mandato sono regolate dall’articolo 1722 e comprendono:

La scadenza del termine o il compimento dell’incarico

La revoca

La rinuncia del mandatario

La disciplina della revoca è particolare e si trova nell’articolo 1723. In generale, la revoca del mandante è valida anche se è stata pattuita l’irrevocabilità del mandato; tuttavia, il mandante dovrà risarcire il mandatario se è stata concordata l’irrevocabilità.

Non tutte le revoche sono efficaci. L’articolo stabilisce che un mandato conferito nell’interesse del mandatario o di terzi può essere revocato solo se:

È espressamente prevista tale possibilità nel contratto di mandato

Sussiste una giusta causa di revoca

Fac simile di esempio di un contratto di mandato valido ed efficace

Ecco un esempio di un contratto di mandato senza rappresentanza e senza previsioni particolari:

CONTRATTO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA

Luogo e data,

Il sottoscritto Giulio Rossi, nato a … il … e domiciliato a … in via … numero …, incarica il signor Franco Bianchi … (generalità come sopra) che accetta e si obbliga nei confronti del signor Mario Rossi a compiere nell’esclusivo interesse del signor Giulio Rossi, entro il termine del … ed a fronte del compenso di … euro le seguenti attività:

… (descrizione dell’attività che il mandatario si obbliga a compiere nell’interesse del mandante).

Suddetto mandato si intende quale avente ad oggetto anche l’espletamento delle attività necessarie a quelle sopra descritte.

Giulio Rossi (sottoscrizione)    Franco Bianchi (sottoscrizione)”

Ecco invece un esempio di contratto di mandato con rappresentanza, anch’esso con il minimo delle clausole necessarie:

CONTRATTO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA

Luogo e data,

Il sottoscritto Giulio Rossi, nato a … il … e domiciliato a … in via … numero …, incarica il signor Franco Bianchi … (generalità come sopra) che accetta e si obbliga nei confronti del signor Mario Rossi a compiere in nome per conto e rappresentanza volontaria del signor Giulio Rossi, entro il termine del … ed a fronte del compenso di … euro le seguenti attività:

… (descrizione dell’attività che il mandatario si obbliga a compiere in nome e per conto del mandante).

Suddetto mandato si intende quale avente ad oggetto anche l’espletamento delle attività necessarie a quelle sopra descritte.

Giulio Rossi (sottoscrizione)    Franco Bianchi (sottoscrizione)