Credito al consumo: cosa succede in caso di inadempienza del fornitore
Credito al Consumo e Inadempienza del Fornitore: Guida Completa
Il credito al consumo è uno strumento molto utilizzato per finanziare l’acquisto di beni e servizi, consentendo al consumatore di pagare ratealmente quanto acquistato tramite l’intervento di un intermediario finanziario. Ma cosa accade se il fornitore del bene o del servizio non adempie alle proprie obbligazioni, ad esempio per fallimento o per altre cause di inadempimento? Di seguito una guida che chiarisce diritti, doveri e procedura da seguire in tali circostanze, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e delle norme rilevanti.
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1. Cos’è il credito al consumo e come funziona nei contratti collegati
Il credito al consumo si configura quando un intermediario finanziario (ad esempio una banca o una società finanziaria) concede a un consumatore una somma di denaro finalizzata al pagamento di un bene o servizio. Spesso si tratta di “contratti collegati”, ovvero situazioni in cui il contratto di finanziamento è strettamente connesso a quello di fornitura del bene o servizio.
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2. Inadempimento del fornitore: le possibili conseguenze
Quando il fornitore non adempie (ad esempio in caso di mancata consegna del bene, prestazione incompleta, fallimento, ecc.), il consumatore può trovarsi nella situazione paradossale di dover continuare a pagare le rate del finanziamento, pur non avendo ricevuto quanto pattuito.
Cosa prevede la legge in questi casi?
La normativa di riferimento è l’art. 125-quinquies del Testo Unico Bancario (TUB), secondo cui:
- Nei contratti di credito collegati, se il fornitore è inadempiente e il consumatore ha inutilmente costituito in mora il fornitore, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, a condizione che l’inadempimento sia di non scarsa importanza (secondo il criterio dell’art. 1455 c.c.);
- La risoluzione comporta l’obbligo per il finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate e ogni altro onere eventualmente applicato.
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3. Procedura da seguire in caso di inadempienza
a) Messa in mora del fornitore
Il primo passo necessario per tutelarsi è inviare al fornitore una formale messa in mora, richiedendo l’adempimento delle obbligazioni non eseguite.
b) Dimostrazione dell’inadempimento
Per ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento, il consumatore dovrà dimostrare:
- Di aver effettuato la messa in mora;
- Che l’inadempimento del fornitore sia grave (rilevante ai sensi dell’art. 1455 c.c.);
- L’entità e la natura delle prestazioni non eseguite.
L’onere della prova grava sul consumatore, che dovrà documentare il mancato adempimento del fornitore.
c) Istanza di risoluzione e richiesta di rimborso
Se il fornitore non adempie dopo la messa in mora, il consumatore può rivolgersi all’intermediario finanziario (finanziaria o banca) chiedendo la risoluzione del contratto di credito e la restituzione delle somme già versate.
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4. Cosa succede se il finanziamento è già stato estinto?
L’orientamento consolidato degli organi competenti è il seguente:
- Se il finanziamento è stato interamente rimborsato prima della presentazione del ricorso o della richiesta di risoluzione, il consumatore perde il diritto alla restituzione delle rate pagate. In altre parole, non si può risolvere un contratto già estinto.
- Se il finanziamento non è ancora stato estinto al momento della richiesta, la risoluzione resta possibile e il consumatore può ottenere il rimborso delle rate pagate per la parte di prestazione non eseguita.
Questo principio trova fondamento nell’esigenza di non gravare il finanziatore del rischio dell’inadempimento del fornitore oltre il periodo di effettiva vigenza del contratto di credito.
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5. La natura della risoluzione del contratto di finanziamento
La risoluzione prevista dall’art. 125-quinquies TUB non è automatica (“di diritto”) ma richiede una pronuncia giudiziale o di un organismo di risoluzione delle controversie (ad esempio l’Arbitro Bancario Finanziario). Essa è subordinata:
- All’accertamento della regolare messa in mora,
- Alla verifica della gravità dell’inadempimento,
- Al fatto che il contratto di credito sia ancora in essere.
Se queste condizioni sono rispettate, la risoluzione comporta la cessazione dell’obbligo di pagare le ulteriori rate e il diritto al rimborso di quanto già versato.
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6. Giurisprudenza e orientamenti applicativi
Gli organi decisionali hanno chiarito che:
- La domanda di risoluzione e restituzione delle rate può essere accolta solo se il finanziamento non è stato ancora completamente rimborsato alla data della richiesta.
- Se il consumatore ha già estinto il finanziamento, anche dopo la messa in mora ma prima della domanda di risoluzione, perde il diritto a ottenere quanto richiesto.
- Il rischio dell’inadempimento del fornitore grava sul finanziatore solo fino a che il rapporto di credito è in essere.
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7. Casi particolari: estinzione dopo la presentazione della domanda
Se il finanziamento viene estinto dopo la presentazione della domanda di risoluzione o reclamo, si pone il quesito se il diritto alla restituzione sia ancora esercitabile. Gli orientamenti prevalenti affermano che ciò che rileva è la situazione esistente al momento della proposizione della domanda: se il contratto era ancora in essere, la pretesa del consumatore non è preclusa dall’estinzione sopravvenuta.
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8. Conclusioni e consigli pratici
- In caso di inadempimento grave del fornitore, è fondamentale agire tempestivamente, inviando la messa in mora e documentando ogni passaggio.
- È importante non estinguere anticipatamente il finanziamento prima di aver avviato la procedura di risoluzione, per non perdere il diritto al rimborso delle rate.
- La tutela offerta al consumatore è significativa, ma richiede il rispetto rigoroso delle condizioni e delle procedure previste dalla normativa.
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Domande frequenti
Cosa devo fare se il fornitore fallisce e non ricevo il bene o il servizio?
Inviare subito una messa in mora al fornitore e, se non ottieni risposta, avviare la procedura di risoluzione con l’intermediario finanziario, allegando tutta la documentazione.Posso chiedere la restituzione delle rate già pagate?
Sì, a condizione che il finanziamento non sia stato già interamente rimborsato e che l’inadempimento sia grave.Cosa succede se continuo a pagare le rate anche dopo la messa in mora?
Se la procedura di risoluzione viene avviata prima dell’estinzione del finanziamento, hai diritto al rimborso delle rate pagate anche dopo la messa in mora.—
Questa guida offre una sintesi operativa per orientarsi nei casi di credito al consumo e inadempienza del fornitore, riassumendo il quadro normativo e giurisprudenziale attuale, e fornendo strumenti pratici per la tutela dei propri diritti.