Diventa un Pro delle Vendite Online: Scopri Quando è il Momento di Considerarti un Professionista

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Guida Completa sulle Vendite Online

Indice

  1. Introduzione
  2. Pratiche commerciali sleali
  3. Definizioni rilevanti nelle vendite online
  4. Questioni relative alle vendite online
  5. Il caso esemplificativo
  6. La nozione di professionista nelle vendite online
  7. I criteri qualificativi dei soggetti nelle vendite online
  8. La pratica commerciale nelle vendite online
  9. Conclusioni

1. Introduzione

La Corte di Giustizia Europea ha recentemente chiarito alcuni principi chiave riguardanti le vendite online. Questi chiarimenti sono essenziali per determinare se una persona fisica che pubblica più annunci di vendita online possa essere considerata un professionista e se tale attività costituisca una pratica commerciale. La direttiva 2005/29/CE, che disciplina le pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori, stabilisce che i professionisti devono fornire una serie di informazioni ai consumatori prima che questi siano vincolati da un contratto a distanza o negoziato al di fuori dei locali commerciali.

2. Pratiche commerciali sleali

Nella sua sentenza, la Corte di Giustizia Europea ha interpretato l’articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 2005/29/CE, che riguarda le pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori. La questione è emersa da una controversia in Bulgaria tra una persona fisica e la Commissione bulgara per la tutela dei consumatori. La Commissione aveva sanzionato la persona per non aver fornito informazioni ai consumatori in occasione della pubblicazione di annunci di vendita online.

3. Definizioni rilevanti nelle vendite online

Prima di fornire chiarimenti, la Corte ha definito i seguenti termini ai fini della direttiva:

  • Consumatore: Qualsiasi persona fisica che agisce per fini non commerciali.
  • Professionista: Qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale o professionale.
  • Pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori: Azioni, omissioni, condotte, dichiarazioni o comunicazioni commerciali direttamente connesse alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.

4. Questioni relative alle vendite online

Diverse questioni applicative si sono presentate nel tempo, come la qualificazione delle persone giuridiche come consumatori, la definizione di attività professionale e la valutazione dello scopo dell’acquisto. La Corte ha anche dovuto affrontare il dilemma se una persona fisica che vende online un numero relativamente alto di beni di valore significativo, con più annunci, possa essere considerata un professionista.

5. Il caso esemplificativo

Un caso specifico ha visto un consumatore bulgaro acquistare un orologio online che non corrispondeva alle caratteristiche descritte. Dopo il rifiuto del fornitore di accettare il recesso, il consumatore ha denunciato il venditore, una donna che aveva pubblicato otto annunci su un sito di vendita. La Commissione bulgara ha sanzionato la venditrice per varie omissioni informative, ma il Tribunale distrettuale ha annullato la decisione, affermando che la venditrice non era un professionista.

6. La nozione di professionista nelle vendite online

La Corte ha chiarito che una persona fisica che pubblica contemporaneamente un certo numero di annunci per la vendita di beni può essere qualificata come professionista e che tale attività può costituire una pratica commerciale. La definizione di professionista secondo la direttiva 2005/29 è una persona che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.

7. I criteri qualificativi dei soggetti nelle vendite online

Per determinare se una persona sia un professionista, è necessario valutare se l’attività rientri nell’ambito delle attività commerciali o professionali. Questo implica una valutazione caso per caso, considerando elementi come il numero di annunci pubblicati, la natura dei beni venduti e se l’attività sia caratterizzata da regolarità o abbia finalità di lucro.

Non esclusività

Il fatto che una persona persegua scopi di lucro o pubblichi più annunci non è di per sé sufficiente a qualificarla come professionista. I criteri di valutazione non sono tassativi né esclusivi, e devono essere considerati nel loro insieme.

8. La pratica commerciale nelle vendite online

Per considerare un’attività come pratica commerciale, deve essere provato che l’attività promozionale, di vendita o fornitura di prodotto derivi da un professionista e sia direttamente connessa alla vendita o promozione di un prodotto. La pubblicazione di più annunci da parte di una persona può costituire una pratica commerciale solo se si dimostra che la persona agisce nel quadro di un’attività professionale.

9. Conclusioni

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che una persona fisica che pubblica più annunci per la vendita di beni online può essere considerata un professionista solo se agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. La valutazione finale spetta al giudice nazionale, che deve considerare tutte le circostanze rilevanti del caso specifico.


Questa guida fornisce una visione completa e aggiornata delle vendite online alla luce delle recenti interpretazioni della Corte di Giustizia Europea, offrendo un quadro chiaro per comprendere chi può essere qualificato come professionista nel contesto delle vendite online.