Fideiussione – Definizione e Funzionamento

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Il contratto di fideiussione è disciplinato nel nostro ordinamento dall’art. 1936 c.c., secondo cui è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. Lo stesso articolo chiarisce al secondo comma che la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Ma come funziona il contratto di fideiussione? Qual è la sua natura giuridica? Cosa prevede la sua disciplina? Cosa differenzia la fideiussione dall’accollo o dal contratto autonomo di garanzia? E che cosa sono le fideiussioni omnibus, opposte a quelle specifiche?

Cerchiamo di fare chiarezza con un approfondimento sul tema, rispondendo a queste e altre domande.

Scopo della fideiussione

Il contratto di fideiussione è un contratto con il quale un terzo si fa carico della responsabilità di garantire l’adempimento dell’obbligazione del debitore.

L’obiettivo principale è quello di supportare il debitore, rafforzando la posizione del creditore. Quest’ultimo, infatti, ha la possibilità di far valere le proprie pretese di credito non più su un’unica controparte, ma su due soggetti: il debitore principale e il fideiussore.

Questo spiega perché la fideiussione sia un contratto molto apprezzato in ambito bancario, dove le istituzioni di credito spesso richiedono la sottoscrizione di tali garanzie per tutelare le proprie pretese.

Natura giuridica del contratto di fideiussione

Dal punto di vista giuridico, la fideiussione è un contratto consensuale ad effetti obbligatori, bilaterali tra il fideiussore e il creditore. È importante notare che il debitore garantito è estraneo a questo rapporto. Infatti, il debitore potrebbe non essere neppure a conoscenza della presenza di un fideiussore a suo sostegno.

Il contratto è a forma libera e generalmente non oneroso, anche se la gratuità non è un elemento essenziale della fideiussione, e genera obbligazioni solo a carico del fideiussore.

Il carattere di accessorietà della fideiussione

La fideiussione è una garanzia personale e accessoria, nel senso che segue le vicende dell’obbligazione principale. Ciò significa che la fideiussione esiste solo se esiste il debito garantito.

Tuttavia, l’accessorietà può venire meno in alcune circostanze particolari, per esempio attraverso clausole specifiche nel contratto, come quelle relative alle garanzie a prima richiesta. Queste possono prevedere che il pagamento debba avvenire su semplice richiesta del creditore, senza possibilità per il fideiussore di opporre eccezioni prima o dopo il pagamento.

La disciplina del contratto di fideiussione

Per comprendere meglio la fideiussione, è utile esaminare alcuni aspetti fondamentali della sua disciplina oltre al carattere accessorio già menzionato.

Validità della fideiussione

L’art. 1939 c.c. stabilisce che la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace legale.

Limiti della fideiussione

Secondo l’art. 1941 c.c., la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose. È possibile prestate fideiussione per una parte del debito o a condizioni meno onerose.

Obbligazione del fideiussore

Ai sensi dell’art. 1944 c.c., il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito, salvo che le parti concordino diversamente. Se è previsto il beneficio di escussione, il fideiussore può richiedere che il creditore prima escuta il debitore principale.

Eccezioni opponibili dal fideiussore

Secondo l’art. 1945 c.c., il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, eccetto quelle derivanti dall’incapacità. Queste eccezioni possono riguardare l’invalidità del rapporto sottostante o il beneficio di escussione.

Obbligazione del fideiussore del fideiussore

L’art. 1948 c.c. stabilisce che il fideiussore del fideiussore non è obbligato verso il creditore, a meno che non ci siano insolvenze o incapacità tra i debitori.

Fideiussione prestata da più persone

Secondo l’art. 1946 c.c., se più persone offrono fideiussione per lo stesso debitore e lo stesso debito, ciascuna è responsabile per l’intero debito, a meno che non sia stata pattuita una divisione del beneficio.

Beneficio della divisione

Collegato al precedente punto, l’art. 1947 c.c. stabilisce che, se è previsto il beneficio della divisione, ogni fideiussore può richiedere al creditore di limitare l’azione alla sua quota.

Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore

Il fideiussore che paga il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, anche in caso di soddisfazione del credito per cause diverse dal pagamento.

Regresso contro il debitore principale

Secondo l’art. 1950 c.c., il fideiussore che ha pagato ha diritto di regresso contro il debitore principale, anche se quest’ultimo non era a conoscenza della fideiussione.

Regresso contro più debitori principali

Nel caso di più debitori obbligati in solido, il fideiussore può agire in regresso contro ciascuno di essi per il recupero dell’importo pagato.

Divieto di agire contro il debitore principale

L’art. 1952 c.c. stabilisce che il fideiussore non può richiedere regresso se non ha informato il debitore principale del pagamento effettuato. Tuttavia, se il fideiussore comunica l’intenzione di pagare e il debitore non solleva obiezioni, il fideiussore perde il diritto di opporre eccezioni.

Estinzione della fideiussione

La fideiussione si estingue principalmente con l’estinzione dell’obbligazione principale. Ci sono anche altre modalità di estinzione, come quelle previste dagli artt. 1955 e seguenti.

Fideiussione omnibus e specifica

Nella prassi bancaria è frequente l’uso della fideiussione omnibus, che garantisce tutte le obbligazioni, anche future, del debitore nei confronti della banca, a condizione che sia indicato un importo massimo garantito.

La fideiussione bancaria

La fideiussione può essere bancaria se a garantire il debito è un istituto di credito, che si impegna a coprire l’adempimento del debito da parte del debitore.

Fideiussione e contratto autonomo di garanzia

Un caso distinto dalla fideiussione è il contratto autonomo di garanzia, in cui il garante non può opporre eccezioni al creditore. L’unica eccezione opponibile è l’exceptio doli, relativa a comportamenti abusivi del creditore.

Un esempio fac simile di contratto di fideiussione

Ecco un esempio di contratto di fideiussione, senza particolari previsioni

Con la presente scrittura, il Sig. _________________ (generalità e codice fiscale del fideiussore) e il Sig. _________________ (generalità e codice fiscale del creditore garantito), precisato quanto premesso e cioè:

 

– Che il Sig. ________ (generalità e codice fiscale del debitore principale) è debitore del Sig. ___________ (creditore) dell’importo di euro __________ in forza di contratto allegato al presente atto sub “A”, e dovrà adempiere al predetto nei seguenti termini e modalità _________ (precisazioni);

 

Convengono e stipulano quanto segue:

 

Il sig. ______________ (fideiussore), obbligandosi personalmente verso il Sig. ____ (creditore), che accetta, garantisce l’adempimento dell’obbligazione citata in premessa, dell’importo di ____ euro fino alla data di estinzione della stessa.

 

Per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto, le parti rinviano alla disciplina di cui agli articoli 1936 e seguenti del codice civile.

 

Le parti eleggono, in riferimento all’esecuzione del predetto contratto, domicilio rispettivamente a _____ ed a ______ (indirizzo presso il quale le parti intendono ricevere comunicazioni in riferimento al contratto in corso);

 

Luogo, data

 

Firma delle parti