Gestione di Affari Altrui – Come Funziona e Scopo

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La gestione di affari altrui si verifica quando una persona, senza alcun obbligo legale, decide volontariamente di gestire un affare che appartiene a qualcun altro. Questo tipo di gestione non deve essere percepito come un’interferenza indebita nella sfera giuridica altrui, ma piuttosto come un intervento necessario che il proprietario dell’affare, temporaneamente impossibilitato, non può gestire autonomamente. In caso contrario, si configurerebbe un contratto di mandato, che è un atto bilaterale, diversamente dalla gestione di affari altrui, che è un atto unilaterale.

Requisiti per la gestione di affari altrui

Perché un’azione sia considerata come gestione di affari altrui, devono essere presenti i seguenti requisiti, come delineato dagli articoli 2028 e 2031 del Codice Civile:

  • Impossibilità del dominus: Il dominus deve essere materialmente impedito dal gestire l’affare.
  • Assunzione volontaria: Il gestore deve prendere l’iniziativa volontariamente, senza essere obbligato.
  • Affare di terzi: L’affare deve riguardare una sfera giuridica diversa da quella del gestore e non deve esserci un divieto esplicito dal dominus.
  • Utilità dell’attività: L’attività deve essere utile, contribuendo ad un miglioramento o evitamento di un peggioramento della situazione del dominus.

In mancanza di uno di questi requisiti, la gestione è considerata illecita.

L’absentia domini nella giurisprudenza

I concetti di impossibilità del dominus e assunzione volontaria sono racchiusi nel termine latino “absentia domini”. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2906 del 2019, ha chiarito che l’absentia domini può esistere non solo quando il dominus è materialmente impossibilitato a gestire i propri affari, ma anche quando non oppone resistenza o divieto all’intervento del gestore.

Relazione tra locazione e gestione di affari altrui

Un’interessante applicazione della gestione di affari altrui si ha in situazioni di locazione di beni in comproprietà. Ad esempio, un comproprietario può gestire la locazione di un immobile anche senza il consenso degli altri comproprietari. La Corte di Cassazione (sentenza n. 11135/2012) ha riconosciuto che in tali circostanze si può applicare la disciplina della gestione di affari altrui piuttosto che quella del mandato.

L’oggetto dell’affare nella gestione di affari altrui

L’oggetto della gestione può includere:

  • Atti materiali per la gestione del patrimonio del dominus.
  • Atti negoziali che ammettono la rappresentanza.
  • Gestione di un complesso patrimoniale.
  • Altre attività, sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, sebbene la dottrina non sia unanime sull’inclusione di quest’ultima tipologia.

La rappresentanza nella gestione di affari altrui

La gestione di affari altrui può essere:

  • Rappresentativa: Il gestore agisce in nome e per conto del dominus, alterandone direttamente la sfera giuridica.
  • Non rappresentativa: Il gestore agisce in nome proprio; i diritti e obblighi ricadono su di lui, non sul dominus.

L’articolo 2031 del Codice Civile distingue chiaramente tra queste due modalità.

Gli obblighi del gestore

Il gestore, secondo gli articoli 2028 e 2030 del Codice Civile, è tenuto a:

  • Continuare e concludere la gestione finché il dominus non è in grado di occuparsene personalmente.
  • Gestire l’affare con la diligenza del buon padre di famiglia.
  • Fornire un rendiconto dettagliato della gestione.
  • Custodire i beni del dominus e tutelarne i diritti.
  • Assumersi le responsabilità delle obbligazioni contratte con terzi.

Gli obblighi del dominus

Secondo l’articolo 2031 del Codice Civile, il dominus deve:

  • Adempiere le obbligazioni assunte dal gestore in suo nome.
  • Indennizzare il gestore delle spese necessarie o utili, comprendenti anche gli interessi dal giorno in cui le spese sono state fatte.

Compensi per il gestore

La questione del compenso per il gestore è controversa. La dottrina prevalente sostiene che il compenso snaturerebbe l’istituto della gestione di affari altrui, che è fondato su principi di solidarietà e disinteresse, come stabilito dall’articolo 2 della Costituzione.

Gestione di affari altrui e animus depraedandi

L’articolo 2032 del Codice Civile tutela il dominus contro gestioni illecite effettuate senza l’animus aliena negotia gerendi (la volontà di gestire cosa altrui per altruismo). In tali casi, il gestore è obbligato a risarcire i danni arrecati. La ratifica dell’attività gestionale da parte del dominus può legittimare retroattivamente la gestione, producendo gli effetti di un mandato.

Conclusioni

La gestione di affari altrui è un istituto complesso che richiede una chiara comprensione dei suoi requisiti, delle obbligazioni reciproche e delle implicazioni legali. Le norme del Codice Civile, unitamente alla giurisprudenza, forniscono una guida dettagliata per affrontare i vari aspetti di questo istituto giuridico antico ma sempre attuale.