Il Potere dell’Amministratore di Condominio di Sindacare una Delibera Assembleare
Argomento trascurato dal legislatore, ha diviso gli studiosi
Il potere dell’amministratore di condominio di sindacare una delibera assembleare è un tema raramente affrontato dalla pubblicistica condominiale e che neanche la riforma del condominio del 2012 ha analizzato e chiarito. Sulla base di quanto disposto dall’art. 1130 Codice civile, l’amministratore di condominio deve eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130 bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio.
Gli studiosi si domandano se l’amministratore di condominio debba comportarsi come un semplice esecutore – facendo eseguire sempre e comunque le delibere – oppure se abbia il potere e il dovere di controllarne la veridicità, rifiutandosi di attuare quelle delibere condominiali che non sono state approvate con le maggioranze stabilite dall’art. 1136 Codice civile. Difformi le posizioni in merito.
Alcuni studiosi sostengono, infatti, che l’amministratore deve obbligatoriamente eseguire solo le delibere legittime, perfette e regolari nella forma. La Cassazione, con la sentenza n. 2668/63, ha stabilito che l’amministratore è tenuto ad eseguire le deliberazioni con la diligenza del buon padre di famiglia ed in virtù di tale dovere può solo soprassedere per ragioni di opportunità dal dare esecuzione ad una delibera a rischio di possibile revoca o modificazione. Altri, invece, riconoscono all’amministratore il potere di interpretare le decisioni e di verificare la regolarità delle decisioni.
Sulla base di quanto appena detto, si ricorda che lo studioso Antonio Visco appoggiava l’impossibilità per l’amministratore di sindacare le decisioni dell’assemblea, l’unica facultata ad assumere decisioni viziate mentre Gino Terzago sosteneva, invece, che non vi sarebbe l’obbligo di mettere in esecuzione le manifestazioni di volontà della maggioranza ove la messa in esecuzione delle delibere comporti la violazione di norme imperative ovvero delibere nulle o inesistenti in spregio di norme imperative.
Prendendo in considerazione il fatto che, all’evidenza di violazione di legge, l’amministratore di condominio può essere ritenuto responsabile anche se l’assemblea ha deciso di realizzare l’opera illegittima o di assumere decisioni comportanti gravi irregolarità si reputa di poter accogliere la tesi che ravvisa nell’amministratore un potere di sindacare le deliberazioni.