Nullità della promessa di pagamento per debiti di terzi

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Ecco una guida completa sulla nullità della promessa di pagamento di un debito altrui, rielaborata e aggiornata secondo la recente giurisprudenza.

Nullità della Promessa di Pagamento di un Debito Altrui: Guida Completa

1. Premessa e inquadramento normativo

La questione della validità della promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è stata recentemente approfondita dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. II, sentenza n. 31296/2023). Il tema riguarda la possibilità che un soggetto assuma, con una propria dichiarazione, l’obbligo di pagare un debito contratto da un altro soggetto, e se tale assunzione possa avere effetti vincolanti nei confronti del creditore.

2. La promessa unilaterale di pagamento: natura e limiti

La promessa unilaterale di pagamento è disciplinata dall’art. 1988 del Codice Civile. Essa consiste nella dichiarazione con cui una persona si obbliga a pagare una determinata somma. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, questa promessa è valida solo se ha ad oggetto un debito proprio del dichiarante e non un debito altrui.

Differenza tra promessa di pagamento e assunzione di debito altrui

  • Promessa di pagamento (art. 1988 c.c.): è un atto unilaterale che conferma un debito già esistente in capo al promittente; produce l’inversione dell’onere della prova, ma non genera nuove obbligazioni.
  • Promessa di pagamento di debito altrui: riguarda invece la dichiarazione di un terzo che si impegna a pagare il debito di un altro soggetto; secondo la Corte di Cassazione, tale promessa è nulla e priva di effetti obbligatori, salvo che non sia stipulato un vero e proprio contratto (ad esempio, espromissione o accollo).

    3. La differenza tra promessa di pagamento ed espromissione

    La promessa di pagamento è un negozio unilaterale e ha funzione meramente confermativa di un rapporto obbligatorio già esistente tra le parti. Non può costituire una nuova obbligazione, né modificare i soggetti del rapporto obbligatorio. Il suo unico effetto è l’inversione dell’onere della prova a favore del creditore.

    L’espromissione, invece, è un contratto in cui un terzo assume verso il creditore l’obbligazione di pagare un debito altrui, con il consenso del creditore stesso. In questo caso si ha una modifica soggettiva del rapporto obbligatorio, che è possibile solo con la forma contrattuale e nei limiti previsti dalla legge.

    4. Il caso concreto: sintesi della vicenda giudiziaria

    In una recente controversia, una società aveva richiesto la condanna di un uomo al pagamento di una somma di denaro, sostenendo che egli si fosse impegnato, tramite email, al pagamento del corrispettivo dovuto per una fornitura di macchinari. L’uomo aveva contestato la propria legittimazione, sostenendo che il debito non fosse a lui riferibile e che la sua dichiarazione non avesse valore negoziale.

    Il tribunale aveva dato ragione all’uomo, mentre in appello la sentenza era stata ribaltata con la condanna al pagamento. La questione è giunta alla Corte di Cassazione.

    5. La decisione della Corte di Cassazione

    La Suprema Corte ha ribadito che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è nulla. Secondo i giudici, una tale dichiarazione non rientra nello schema della promessa di pagamento disciplinata dall’art. 1988 c.c., che si riferisce esclusivamente ai debiti propri del promittente.

    La promessa fatta da un terzo di pagare un debito altrui non produce alcun effetto obbligatorio nei confronti del creditore. Perché si abbia un’efficace modifica del rapporto obbligatorio (ad esempio, con la sostituzione o l’affiancamento di un nuovo debitore) è necessario uno specifico accordo contrattuale (es. espromissione, accollo o delegazione).

    6. Conseguenze pratiche

  • Inidoneità a costituire nuove obbligazioni: La promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui non può essere considerata una fonte autonoma di obbligazioni e non modifica i soggetti obbligati.
  • Effetto meramente confermativo: La promessa di pagamento ha valore solo se conferma un debito già esistente tra le parti (il promittente e il creditore). Non può, invece, creare un nuovo obbligo a carico di un terzo rispetto al rapporto originario.
  • Nullità della promessa unilaterale di debito altrui: In assenza di uno specifico contratto che preveda la successione o l’assunzione del debito (come avviene, ad esempio, con l’espromissione), la semplice promessa è nulla.

    7. Riepilogo del principio di diritto

    Il principio affermato dalla Suprema Corte può essere così sintetizzato:

    “La promessa di pagamento, per il carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, è idonea a determinare l’inversione dell’onere della prova tra le parti del rapporto obbligatorio, ma non è fonte autonoma di obbligazione e non può produrre la modificazione soggettiva dell’obbligazione. La promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è quindi nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all’art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti.”

    8. Approfondimenti: come assumere validamente un debito altrui

    Perché un soggetto possa assumere validamente un debito altrui nei confronti del creditore, è necessaria la stipulazione di uno dei seguenti contratti:

  • Espromissione: un terzo si obbliga verso il creditore a soddisfare il debito di un altro soggetto, senza bisogno del consenso del debitore originario.
  • Accollo: un terzo si obbliga verso il debitore (e, di regola, anche verso il creditore) ad assumere il debito.
  • Delegazione: il debitore ordina a un terzo di eseguire la prestazione a favore del creditore.

    In tutti questi casi si tratta di ipotesi regolate espressamente dalla legge, che richiedono il consenso delle parti coinvolte e la forma contrattuale.

    9. Conclusioni

    In sintesi, la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui, priva di un vero accordo contrattuale, è nulla e non produce effetti obbligatori. Chi intenda assumersi il debito di un altro, deve ricorrere agli istituti previsti dalla legge e seguire le relative formalità, stipulando un valido contratto.

    Fonti normative:

  • Art. 1987 e 1988 Codice Civile
  • Espromissione, accollo, delegazione (artt. 1272 e seguenti c.c.)

    Giurisprudenza:

  • Cass. Civ., Sez. II, 10 novembre 2023, n. 31296

    Nota: Questa guida è a scopo informativo e non sostituisce il parere di un professionista qualificato.