Scopri il Contratto: Funzionamento e Segreti Svelati!

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Il contratto di transazione – indice:

La transazione è un contratto finalizzato a prevenire o risolvere una controversia tra due o più parti. È stato concepito come un mezzo alternativo alla risoluzione giudiziale delle liti. Le parti possono raggiungere un accordo non solo davanti a un giudice in caso di conflitto già esistente, ma anche in contesti in cui possono esercitare la loro autonomia privata senza l’intervento di un’autorità statale. Questo strumento è ampiamente utilizzato in varie aree di controversie, ma non può essere applicato a tutte le situazioni. Infatti, solo i diritti che sono nella disponibilità delle parti possono essere oggetto di transazione.

Cos’è il contratto di transazione

La definizione di contratto di transazione si trova nel codice civile. Questo recita: “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.

In altre parole, le parti coinvolte in una lite o che temono di doverne affrontare una, possono evitare la conflittualità o risolverla, già iniziata, rinunciando a una parte delle proprie pretese, attraverso un contratto di transazione. Questo tipo di accordo estingue la lite con la stessa efficacia di una sentenza definitiva.

Il contratto di transazione consente alle parti di esercitare la propria autonomia, sottraendo parte della decisione allo Stato. È importante che entrambe le parti facciano concessioni reciproche; altrimenti, se soltanto una parte subisce un sacrificio, non si può parlare di transazione. Questo colloca il contratto di transazione nella categoria dei contratti a prestazioni corrispettive.

Questa “scorciatoia” è preferita quando possibile poiché offre un risultato certo, in tempi ragionevoli e con costi contenuti. Un normale procedimento giudiziario, invece, potrebbe non garantire i risultati attesi e potrebbe protrarsi per lunghi periodi, generando costi eccessivi.

Il presupposto oggettivo del contratto: la lite

Il presupposto fondamentale del contratto di transazione è l’esistenza di una lite attuale o potenziale. Che cosa si intende per lite? Si tratta di un conflitto di pretese che sorge all’interno di un rapporto giuridico tra le parti, manifestato dalla rivendicazione di un diritto da una parte e dalla negazione dello stesso dall’altra.

La lite può essere attuale, quando è già in corso davanti a un giudice, o potenziale, quando non è ancora insorta ma c’è il rischio che possa sorgere. Nel caso di lite attuale, il giudice può tentare di facilitare un accordo transattivo tra le parti attraverso la conciliazione giudiziale, nota come transazione giudiziale.

La natura potenziale della lite è stata oggetto di ampie discussioni giuridiche. Tuttavia, la giurisprudenza ha stabilito che è possibile concludere un accordo transattivo anche quando le pretese non sono dettagliatamente specificate. Nel 1991, la Cassazione ha affermato che “Ai fini dell’esistenza di una transazione non è necessario che, nell’atto che la consacra, le parti enuncino le rispettive pretese contrapposte, né che delle rispettive concessioni sia fatta una precisa e dettagliata indicazione, essendo sufficiente che il complesso dei diritti abdicati dall’uno e dall’altro contraente possa essere desunto sinteticamente.”

La transazione semplice e la transazione mista

La prima forma di transazione è la transazione semplice, che si distingue dalla transazione mista. Con la transazione semplice, le parti rinunciano a parte delle loro pretese, mentre nella transazione mista possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quelli che hanno dato origine alla lite.

Per chiarire questa distinzione, consideriamo un esempio: Tizio sostiene di avere diritto a 100, mentre Caio ammette di dovergli solo 60. Con una transazione semplice, Tizio e Caio potrebbero accordarsi su un pagamento di 80. Con una transazione mista, Caio potrebbe riconoscere il debito di 60 e, in cambio, concedere a Tizio una servitù di passaggio su un terreno.

Chi può transigere e su quali diritti?

Oltre alla presenza di una lite, la stipula di un contratto di transazione richiede altri due presupposti: chi può transigere e su quali diritti. Il contenuto di queste disposizioni stabilisce che:

  • le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti in questione;
  • l’oggetto della controversia deve riguardare diritti disponibili dalle parti. La transazione è nulla se i diritti sono sottratti alla disponibilità delle parti per legge;
  • anche se non esplicitamente previsto, la legge non deve stabilire che l’azione di transazione su certi diritti porti all’invalidità della transazione.

La forma del contratto di transazione

Ai sensi del codice civile, “La transazione deve essere provata per iscritto, salvo quanto stabilito da altre disposizioni di legge”. Questo implica che la forma scritta è necessaria per la validità del contratto di transazione, ad eccezione di specifici casi in cui è richiesta la forma scritta ad substantiam a pena di nullità.

Tra questi casi, vi sono atti pubblici o scritture private che trattano controversie riguardanti diritti su beni immobili e altri contratti di natura simile.

Quando il contratto di transazione si può impugnare perché nullo o annullabile

Il contratto di transazione è soggetto alle regole generali di invalidità, che stabiliscono quando un contratto è nullo o annullabile. Esistono anche disposizioni specifiche relative all’invalidità della transazione, che non escludono l’applicazione delle norme generali.

Casi di nullità

Il contratto di transazione è nullo nei seguenti casi:

  • quando riguarda diritti non disponibili;
  • se concerne diritti indisponibili del prestatore di lavoro;
  • in assenza della forma scritta quando richiesta;
  • se il contratto è relativo a un contratto illecito.

Casi di annullabilità

Il contratto è annullabile nelle seguenti circostanze:

  • quando una delle parti sapeva che la propria pretesa era temeraria;
  • se la transazione è stata effettuata su un titolo nullo, richiedibile solo dalla parte che ignorava l’invalidità;
  • quando i documenti su cui si basa la transazione risultano falsi;
  • se l’accordo è stato raggiunto dopo che la lite era già stata risolta con una sentenza definitiva;
  • se emerge che una parte era priva dei diritti oggetto di transazione.

In riferimento ai casi di annullabilità, si deve considerare che la transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni oggetto di controversia.

La transazione novativa

La transazione è considerata novativa quando il contratto che la contiene sostituisce un precedente accordo che regolava il rapporto giuridico in questione.

La giurisprudenza ha stabilito che la transazione può avere efficacia novativa quando vi è incompatibilità oggettiva tra il rapporto preesistente e quello derivante dall’accordo transattivo, generando obbligazioni diverse.

La transazione novativa è disciplinata da norme specifiche che riguardano la risoluzione della transazione per inadempimento. Se l’obbligazione precedente è stata estinta per novazione, la risoluzione per inadempimento non può essere richiesta, salvo che non sia espressamente previsto.