Spese Condominiali Straordinarie Approvate Mediante più Delibere e Maggioranza Necessaria

Off Di

Le delibere inerenti l’approvazione di spese straordinarie per gli ingenti lavori di rifacimento del tetto dell’edificio condominiale devono essere approvate – per il contenuto e la natura delle stesse – dalla maggioranza di tanti condomini da rappresentare i 500/1000 della proprietà ex art. 1136, II e IV co Codice civile. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1653/2017, precisando che qualora si deliberino – mediante più assemblee condominiali – spese attinenti lavori straordinari, la maggioranza deliberativa deve essere quella che la legge dispone per ogni tipo di spesa, a meno che non si tratti di una mera delibera attuativa.

In sostanza, una cosa è deliberare una spesa e in altra assemblea autorizzare il relativo bilancio e piano di riparto. Altra cosa, invece, è deliberare per lo stesso intervento più spese in diverse assemblee, ognuna delle quali deve ritenersi come una delibera di spese a sé.

Nella sentenza in esame, alcuni condòmini avevano impugnato due delibere relative l’opera di manutenzione straordinaria da apportare al tetto dell’edificio condominiale. Il caso, dopo i dibattiti nelle aule giudiziarie di merito, è approdato in Cassazione che ha ha disposto l’annullamento delle delibere impugnate.

Dall’analisi della prima delibera (che approvava “la spesa per finire le opere” e il “piano di pagamento dei costi complessivi”) e di quella seguente, alla prima connessa, anch’essa impugnata (che decideva in merito all’approvazione del bilancio consuntivo dei medesimi lavori), è emerso, infatti, che “non si era al cospetto di una mera delibera attuativa di precedente delibera assembleare, ma di vera e propria approvazione di proposta di spesa straordinaria per gli ingenti lavori di rifacimento del tetto dell’edificio condominiale”.
Alla luce di ciò, per i giudici della Cassazione, le relative delibere inerenti i lavori dovevano senza dubbio essere approvate – per il contenuto e la natura delle stesse – dalla maggioranza di tanti condomini da rappresentare i 500/1000 della proprietà, maggioranza che non si riscontrava affatto nei verbali.