Termine di Notifica delle Multe – Cosa Bisogna Sapere
La Legge 120 del 29 luglio 2010, entrata in vigore il 13 agosto 2010, ha introdotto rilevanti novità al Codice della strada.
Tra queste, una delle più importanti, riguarda i termini di notifica dei verbali di contravvenzioni, qualora la violazione commessa non sia stata contestata immediatamente al trasgressore.
Il nuovo testo dell’art. 201 del Cds, infatti, prevede che il verbale di accertamento, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato al trasgressore entro 90 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione (in precedenza il termine era di 150 gg.).
Sull’argomento è intervenuta anche la Corte di Cassazione a Sezione Unite che, con la sentenza numero 24851/2010, ha chiarito da quando decorre il predetto termine di 90 giorni, nell’ipotesi di cambio di residenza del trasgressore.
I Giudici hanno spiegato che il cittadino non è obbligato a comunicare al PRA la variazione di indirizzo, essendo lo stesso un onere a carico della pubblica amministrazione. Pertanto i termini entro cui inviare il verbale ( 90 giorni) per l’ente accertatore decorrono dalla data di comunicazione del cambio di residenza all’anagrafe, e non da quando la stessa variazione è stata comunicata dal comune al PRA.
A questo punto viene spontaneo domandarsi cosa succede quando il termine di notifica della multa non viene rispettato.
La risposta è semplice: potete presentare ricorso e chiedere l’annullamento del verbale, direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure al Giudice di Pace competente per territorio. In ogni caso, potete provare a contattare, in prima battuta, l’organo accertatore (Vigili urbani, Polizia ecc..) e chiedere se sono disposti, in autotutela, ad annullare il verbale.