Simulazione Contrattuale – Cos’è e Come Opera

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La simulazione nel contratto è un istituto giuridico con cui le parti manifestano una volontà di concludere un contratto diversa da quella reale. Questa “falsa” volontà coinvolge entrambi i contraenti, altrimenti si attua l’istituto affine della riserva mentale. Il risultato è la conclusione di un negozio giuridico simulato, noto ai terzi ma che non produce effetti tra le parti. Lo scopo della simulazione è fare apparire una realtà giuridica che in effetti non corrisponde alla vera intenzione dei contraenti.

Tipologie di Simulazione

La simulazione può essere assoluta, relativa o presunta, a seconda del contenuto della controdichiarazione:

  • Simulazione Assoluta: Le parti si accordano affinché il contratto non produca alcun effetto, inscenando un negozio giuridico che in realtà non vogliono. Questo tipo di simulazione ha spesso finalità fraudolente.
  • Simulazione Relativa: Le parti escludono gli effetti del contratto apparente ma ne concordano altri propri di un diverso negozio, che può essere oggettiva (modificando causa, modalità o oggetto del negozio) o soggettiva (modificando la persona contraente attraverso l’interposizione fittizia di persona).
  • Simulazione Presunta: Viene riconosciuta quando c’è un sospetto fondato che la simulazione nasconda un negozio giuridico illecito, e può anch’essa essere oggettiva o soggettiva.

Requisiti della Simulazione

Perché si possa parlare di simulazione nel contratto, devono sussistere determinati requisiti:

  1. Coinvolgimento di almeno due soggetti: I contraenti del negozio.
  2. Accordo simulatorio: Un consenso unanime tra le parti a manifestare una volontà diversa da quella reale, qualificato come vero e proprio negozio giuridico.
  3. La controdichiarazione: Utile ai fini probatori, ma non obbligatoriamente contemporanea all’accordo simulatorio.
  4. Motivo o causa simulandi: Non è un requisito essenziale per la costituzione della simulazione, ma spesso presente come motivo per l’accordo simulatorio.

Effetti della Simulazione

Gli effetti della simulazione si manifestano diversamente fra le parti, verso i terzi o verso i creditori, disciplinati dagli articoli 1414, 1415 e 1416 del codice civile:

Fra le Parti

Secondo l’articolo 1414, il contratto simulato non produce effetti tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso, ha effetto tra loro il contratto dissimulato, a patto che questo rispetti i requisiti di sostanza e forma.

Nei Confronti dei Terzi

L’articolo 1415 sancisce che la simulazione non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquisito diritti dal titolare apparente, salvo gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.

Verso i Creditori

I creditori possono esercitare i loro diritti sul bene oggetto del negozio simulato se il simulato acquirente era in mala fede o se la domanda di accertamento è stata trascritta precedentemente agli atti di acquisto dei terzi.

La Prova della Simulazione

L’accertamento della simulazione varia a seconda che sia richiesto dalle parti del contratto, dai creditori o da altri terzi:

  • SenzA Limiti: Se richiesta da creditori o terzi.
  • Subordinata ai Limiti di Prova del Contratto: Se richiesta dalle parti o dai loro aventi causa, salvo risulti illecito il contratto dissimulato.

Il codice civile permette ai creditori e ai terzi di provare la simulazione senza limiti (art. 1417), mentre limita la prova per le parti secondo le norme di contrattazione (art. 272 e ss).

ConclusionI

La simulazione nel contratto rappresenta un insieme di manovre negoziali che mostrano volutamente una realtà diversa da quella effettivamente desiderata dalle parti. Questa guida spiega dettagliatamente le tipologie, i requisiti, gli effetti e la prova della simulazione, integrando gli articoli pertinenti del codice civile per meglio comprendere e navigare le complessità legali dell’istituto.