Contratti a Distanza e Tutele per i Consumatori

Off Di

Il D.Lgs. 206/05, anche chiamato Codice del consumo, contiene la normativa a tutela del consumatore nei confronti di soggetti espressamente qualificati come professionisti. È molto importante, non solo per gli esperti del settore, ma per tutti conoscere adeguatamente tale normativa poiché disciplina numerose situazioni del vissuto quotidiano dei consumatori (dalle vacanze rovinate, all’acquisto di beni a distanza, dalla pubblicità al marketing aggressivo, etc…).

In questa sede ci occuperemo dei contratti a distanza stipulati dal consumatore e cioè non sottoscritti o conclusi all’interno del locale del professionista/venditore. È bene ricordare che è entrata in vigore la nuova Direttiva UE (2011/83) sui diritti dei consumatori, che prevede ampie tutele per i contratti stipulati dai consumatori fuori dei locali commerciali (es a domicilio, per strada …) e a distanza (per es tramite internet o telefonicamente).

In primo luogo, si amplia il contenuto delle informazioni pre-contrattuali che le imprese devono fornire ai consumatori: nello specifico, il consumatore deve sempre essere messo a conoscenza degli eventuali costi aggiuntivi per le spedizioni, deve altresì essere informato sull’identità del venditore professionista e del suo indirizzo (per possibili reclami) e, ovviamente, delle caratteristiche dei beni o servizi offerti e del loro prezzo
il consumatore, poi, deve ricevere informazioni circa le modalità di pagamento, le condizioni di recesso e su ogni altra informazione utile che incida negativamente sui suoi diritti
la modifica normativa del settore, poi, ha modificato alcuni termini: in particolare, il cliente consumatore ha ora 14 giorni per recedere dal contratto stipulato a distanza o negoziato al di fuori dei locali commerciali e non deve fornire alcuna motivazione per esercitare il recesso. Ha altresì 14 giorni di tempo per restituire la merce ed ottenere il rimborso. Nel caso in cui, come spesso accade, il consumatore non sia stato preventivamente informato circa il suo diritto al ripensamento entro i 14 giorni, la normativa prevede che il recesso venga esteso fino a dodici mesi (precedentemente il termine era di 60 o 90 giorni dalla conclusione del contratto o dalla consegna del bene). La comunicazione deve essere inviata dal consumatore in forma scritta, utilizzando un modulo come questo.
il venditore dovrà poi fornire al cliente/consumatore la conferma del contratto concluso e lo dovrà fare espressamente per iscritto (o tramite registrazione telefonica) entro un termine ragionevole dopo la conclusione (o al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio)
per quanto riguarda il trasporto del bene è opportuno sottolineare come la responsabilità resti del venditore nel caso in cui venga perso o danneggiato il bene spedito; la responsabilità del consumatore, infatti, inizia solo nel momento di possesso materiale del bene (nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal venditore, come spesso accade)
la normativa poi ha disciplinato anche l’obbligo per il venditore di essere trasparente sul pagamento; in caso di acquisto dal computer, con clic su una barra o pulsante, dovrà essere evidente la scritta “ordine con obbligo di pagare”, al fine di far comprendere al cliente che con tale operazione si perfezionerà il contratto. Altra importante novità riguarda il divieto di applicare al consumatore costi maggiorati a chi usa carte di credito o bancomat al posto del denaro contante.

Concludendo, le modifiche normative hanno ampliato ed esteso le garanzie a tutela degli acquirenti e dei consumatori; è bene però sempre prestare attenzione anche all’affidabilità del venditore tramite una semplice ricerca su internet prima di procedere all’acquisto di un bene a distanza.