Verbale di constatazione redatto dal notaio: cos’è e come funziona
Guida completa al verbale di constatazione del notaio
Il verbale di constatazione redatto dal notaio costituisce uno strumento giuridico di grande importanza e complessità, soprattutto quando si tratta di raccogliere e documentare dichiarazioni testimoniali. Questo tema si inserisce nel dibattito circa la legittimità e il valore probatorio dei verbali notarili di constatazione, specie in assenza di una disciplina normativa dettagliata.
Il ruolo e i limiti del notaio
Il notaio, in quanto pubblico ufficiale, deve trovare il giusto equilibrio tra due principi fondamentali: da un lato, è tenuto a svolgere il proprio ministero quando richiesto, dall’altro non può ricevere atti proibiti dalla legge o manifestamente contrari all’ordine pubblico e al buon costume. Questa doppia esigenza rende particolarmente delicata la valutazione, soprattutto in mancanza di norme specifiche che regolino in dettaglio la materia dei verbali di constatazione.
1. La competenza del notaio
Normativa di riferimento
La legge che regola la professione notarile rappresenta il punto di partenza per individuare l’ambito delle competenze del notaio. La sua interpretazione, tuttavia, ha dato origine a due principali indirizzi:
- Interpretazione restrittiva: secondo questa visione, il notaio può redigere verbali di constatazione solo nei casi espressamente previsti dalla legge, e la sua competenza generale sarebbe limitata agli atti negoziali.
- Interpretazione estensiva: questa corrente sostiene che il notaio abbia competenza generale anche per gli atti non negoziali, tra cui rientrano i verbali di constatazione, sulla base di vari riferimenti normativi e di una lettura sistematica della legge notarile e del codice civile.
Conseguenze pratiche
A seconda dell’interpretazione adottata, il campo d’azione del notaio in materia di verbali di constatazione può risultare più o meno ampio. La tendenza più recente, sia in dottrina che in giurisprudenza, è quella di riconoscere una competenza generale, che consente al notaio di redigere verbali di constatazione anche in assenza di una disposizione specifica.
Modifiche legislative recenti
Un punto di svolta è rappresentato dalla riforma dell’articolo 769 del Codice di Procedura Civile, che ha ampliato il ruolo del notaio nella redazione degli inventari anche al di fuori della delega giudiziaria. Questa modifica ha rafforzato l’interpretazione estensiva delle competenze notarili, confermando la possibilità di redigere verbali di constatazione senza il previo intervento dell’autorità giudiziaria.
2. La valenza probatoria del verbale di constatazione
Dichiarazioni testimoniali davanti al notaio
Uno dei punti più dibattuti riguarda la possibilità per il notaio di raccogliere dichiarazioni testimoniali e il valore che queste possono assumere in un eventuale giudizio civile. Tali dichiarazioni, infatti:
- Vengono rese davanti a un notaio, non a un giudice;
- Sono raccolte al di fuori di un procedimento giudiziario;
- Seguono modalità differenti rispetto a quelle previste dal codice di procedura civile.
Giurisprudenza e dottrina
La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è espressa in passato in senso restrittivo, affermando che la raccolta preventiva di testimonianze da parte del notaio violerebbe i principi dell’ordine pubblico e costituirebbe una indebita interferenza con le funzioni giudiziarie. Tuttavia, si tratta di indirizzi risalenti e non uniformi. Alcune pronunce più recenti ammettono comunque che le dichiarazioni giurate rese davanti al notaio possano avere valore indiziario.
La dottrina, dal canto suo, si divide tra chi riconosce al notaio la possibilità di raccogliere dichiarazioni testimoniali (attribuendo loro un valore probatorio limitato) e chi, invece, la esclude o ne riduce drasticamente l’utilità.
Evoluzione normativa
L’estensione delle competenze notarili agli atti non negoziali, e la possibilità di redigere inventari e verbali di constatazione senza delega giudiziaria, ha contribuito a rafforzare l’orientamento favorevole all’ammissibilità delle dichiarazioni rilasciate davanti al notaio.
3. L’efficacia probatoria delle dichiarazioni testimoniali raccolte dal notaio
Limiti normativi
La presenza degli articoli 692 e seguenti del Codice di Procedura Civile – che riservano al giudice l’assunzione preventiva dei mezzi di prova – rappresenta un ostacolo che, secondo alcuni, precluderebbe al notaio la verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali. Tuttavia, anche tra i sostenitori dell’interpretazione estensiva delle competenze notarili, è diffusa l’opinione che la mancanza di un divieto espresso consenta comunque tale attività, purché non venga presentata come una vera e propria prova testimoniale assunta in contraddittorio.
Analisi dell’articolo 28 della legge notarile
L’articolo 28 della legge notarile impone al notaio di rifiutare di ricevere atti espressamente vietati dalla legge o manifestamente contrari all’ordine pubblico, ma la sua applicazione agli atti non negoziali è controversa. Due sono le principali interpretazioni:
- Applicazione esclusiva agli atti negoziali: in questo caso, il problema non si porrebbe, trattandosi di dichiarazioni non negoziali.
- Applicazione anche agli atti non negoziali: anche in questa ipotesi, la verbalizzazione delle dichiarazioni non violerebbe l’articolo 28, in quanto non esiste alcuna norma imperativa che lo vieti, né il vizio sarebbe inequivocabile.
Funzione e limiti del verbale
La differenza sostanziale tra le dichiarazioni raccolte dal giudice e quelle verbalizzate dal notaio risiede nella natura stessa dell’attività: il notaio non esercita funzioni giudiziarie, ma si limita a documentare quanto dichiarato, senza attribuire alle dichiarazioni il valore di prova testimoniale in senso stretto.
4. Natura giuridica e valore probatorio delle dichiarazioni notarili
Prova atipica
Le dichiarazioni testimoniali raccolte dal notaio costituiscono una “prova atipica”. Non rientrano nelle categorie tradizionali di prova documentale previste dal codice di procedura civile, né possono essere equiparate alla testimonianza raccolta in giudizio (sia orale che scritta), per la mancanza dei requisiti di oralità e contraddittorio.
La riforma della testimonianza scritta
La legge n. 69 del 2009 ha introdotto la testimonianza scritta, ma solo quando viene assunta secondo le modalità previste dal codice di procedura civile. Le dichiarazioni raccolte dal notaio, mancando dei requisiti processuali, restano una prova atipica.
Giurisprudenza e dottrina sulle prove atipiche
Nel processo civile, la giurisprudenza tende ad ammettere le prove atipiche, in virtù del principio del libero convincimento del giudice e in assenza di un elenco tassativo dei mezzi di prova. La dottrina, però, raccomanda cautela, subordinando l’uso delle prove atipiche al rispetto del contraddittorio e all’impossibilità di sostituire le prove tipiche in modo irregolare.
Le dichiarazioni raccolte dal notaio, specie quando contenute in atti pubblici, possono essere considerate dal giudice come indizi o argomenti di prova, la cui efficacia sarà valutata caso per caso.
Ambiti di maggiore rilevanza
Nei processi a cognizione sommaria, come nei procedimenti cautelari, le dichiarazioni raccolte dal notaio potrebbero assumere un significato probatorio più rilevante. In questi contesti, anche la dottrina più restrittiva ammette la possibilità di utilizzare dichiarazioni di scienza di parti e terzi, senza i rigorosi limiti previsti per le prove nel processo ordinario.
5. Aspetti pratici e prospettive di riforma
Regole operative
Il notaio che redige verbali di constatazione e raccoglie dichiarazioni testimoniali deve attenersi alle regole proprie di questo tipo di atto, tenendo conto che non si tratta di una vera e propria prova testimoniale processuale. Una disciplina diversa sarebbe ipotizzabile solo a seguito di una riforma che attribuisse al notaio la possibilità di assumere testimonianze in contraddittorio, eventualmente anche in fase istruttoria.
Prospettive future
Una riforma che integrasse la funzione notarile con quella giurisdizionale, consentendo al notaio di assumere mezzi di prova nel contraddittorio delle parti, rappresenterebbe un’evoluzione significativa del sistema probatorio italiano e offrirebbe nuovi strumenti di tutela giuridica.
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Conclusioni
Il quadro normativo, dottrinale e giurisprudenziale attuale tende a riconoscere al notaio la competenza per la redazione dei verbali di constatazione, inclusa la verbalizzazione di dichiarazioni testimoniali, purché queste non siano presentate come prove testimoniali in senso stretto. Il valore probatorio di tali dichiarazioni resta limitato: si tratta di prove atipiche, la cui efficacia è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, con una rilevanza maggiore nei procedimenti sommari piuttosto che nei processi a cognizione piena.
Questa evoluzione evidenzia come l’attività notarile, lungi dal rappresentare una minaccia all’ordine pubblico o alle prerogative giudiziarie, possa costituire un utile strumento di prevenzione del contenzioso e di tutela degli interessi delle parti, in armonia con i principi costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale e diritto alla prova.