Come Funziona il Time Sharing

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Il time sharing è un tipo di acquisto d’immobile che consente di utilizzare per determinate settimane dell’anno, per minimo 3 anni, un appartamento, la camera di un hotel, o un punto vacanza in una struttura turistica. Inoltre sono disponibili dei circuiti di scambio nazionali e internazionali, con costi supplementari: in questo caso sarà possibile modificare ogni anno la scelta del luogo e del periodo in cui si desidera effettuare la propria vacanza.

Bisogna tuttavia essere molto oculati: per esempio quanto esposto dal venditore della multiproprietà potrebbe non corrispondere a realtà. Per questo motivo il venditore deve consegnare un opuscolo informativo: esiste una legge che definisce nel dettaglio i contenuti. Bisogna perciò prestare molta attenzione, in quanto i venditori attuali di questo tipo di villeggiatura utilizzano tattiche di vendita e incitamento prive di scrupoli: per esempio organizzano conferenze vicine ai possibili acquirenti, promettendo viaggi gratuiti in località turistiche e lontane, o fantastiche vincite.

Anche la lettura del contratto che si andrà a firmare ha notevole rilevanza: spesso, infatti, si rischia di non avere ben chiaro cosa si sta acquistando, poiché vengono utilizzate terminologie particolari come “multiproprietà”, “time sharing”, “nuova idea di vacanza”, punti vacanze”. E’ quindi importante ricordarsi che non si acquista un immobile, ma la possibilità di poterlo utilizzare. Infine, è consigliabile chiedere un parere a un esperto prima di firmare un contratto, impegnarsi nella compravendita, dare acconti, magari anche onerosi, o sottoscrivere finanziamenti collegati alla vendita, da cui è poi difficile liberarsi.

Prima di firmare un contratto di compravendita di multiproprietà, bisogna valutarne tutti gli aspetti, calcolando tutte le spese extra, e considerando i rischi di questo tipo di transazione. Spesso, infatti, non si valutano i costi annuali per la gestione, quelli di adesione al circuito degli scambi, quelli per i viaggi per raggiungere la località di vacanza (specie se all’estero), e quelli di assistenza legale in caso di contese con il venditore, spesso straniero. Inoltre non così facile rivendere la propria quota di multiproprietà, nel caso in cui non si desideri più usufruirne. Bisogna infine valutare a cosa si va incontro nel caso in cui l’azienda che gestisce la multiproprietà fallisca.

Il contratto di acquisto del “diritto di godimento ripartito di un bene immobile” è regolato dal Codice del Consumo. Questo Codice dice che è possibile recidere tale contratto entro 10 giorni lavorativi dopo la firma, inviando una raccomandata scritta con ricevuta di ritorno. In questo caso non è necessario indicarne le motivazioni. Inoltre dice anche che il contratto deve essere messo per iscritto nella lingua dello Stato membro a cui appartiene l’acquirente, o in alternativa, nella lingua europea che egli preferisce. Se non sussistono tali condizioni il contratto è nullo.

Il Codice del Consumo definisce il rimborso in caso di recesso del contratto, e delle spese effettuate (che devono essere documentate) per chiudere il contratto. Tali spese devono essere citate sul contratto stesso. Per questo codice esistono anche alcune condizioni per cui il contratto può essere reciso entro 3 mesi dalla stipula, senza pagare penali o rimborsi ai venditori: ciò avviene quando, per esempio, non siano definite sul contratto le indicazioni riguardo al diritto di recesso, o generalità e domicilio del venditore.

Inoltre il rivenditore non può richiedere anticipi e caparre fino a quando non siano scaduti i termini per poter esercitare il proprio diritto di recesso. Questa normativa, quindi il Codice del Consumo, è stata accolta e accettata da tutti i Paesi della CEE. Bisogna però ricordarsi che tutti i diritti sopraelencati, compreso il diritto di recesso entro 10 giorni, valgono solo per gli Stati della Comunità, e che, quando si acquista una multiproprietà all’estero, viene applicata la normativa del Paese dell’immobile comprato, o, in alternativa, del Paese in cui viene firmato il contratto.

Il consumatore viene comunque tutelato dalla legge: infatti, prevede che, in caso di contese, sia un giudice del luogo di residenza dell’acquirente a valutare la controversia.
Rimane comunque sempre consigliata una valutazione attenta dei vantaggi e delle spese della multiproprietà d’interesse, prima di procedere all’acquisto.