Cosa Fanno le Banche

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Il TUB definisce la banca come l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria (art. 1, c. 1, let. b). A tale definizione, si ricollegano alcune altre prescrizioni: n secondo l’art 10 del TUB, l’attività bancaria assume carattere d’impresa, viene svolta cioè secondo principi di mercato e seguendo una logica imprenditoriale e non di pubblico servizio; n la banca esiste e opera in forza della riserva all’esercizio dell’attività bancaria e ciò sottintende il presupposto di un’autorizzazione a operare delle autorità competenti. Occorre chiarire ora in che cosa consista l’attività bancaria.

La norma (TUB, art. 10) afferma che «la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria»; quest’ultima ha quindi natura necessariamente composita. In altre parole, la sola raccolta del risparmio o il solo esercizio del credito, separatamente, non integrano la nozione di attività bancaria. La raccolta del risparmio è ulteriormente definita dall’art. 11 del TUB come acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. In via generale, la raccolta del risparmio fra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche. In via particolare, la raccolta fra il pubblico è consentita a questi ultimi in casi espressamente previsti, come per esempio l’emissione di titoli di debito da parte dei soggetti pubblici e l’emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni o in accomandita per azioni.

In ogni caso, la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento è in via assoluta riservata alle banche. Queste hanno inoltre facoltà, in base all’art. 12 del TUB, di emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore e di emettere pure, secondo la disciplina e con l’autorizzazione specifica di Banca d’Italia, prestiti subordinati. Inoltre, sempre l’art. 10 del TUB aggiunge che le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse e strumentali (come, per esempio, la produzione di servizi informatici per proprio uso). Le altre attività finanziarie esercitabili dalla banca sono, come accennato poc’anzi, innanzitutto quelle «ammesse al mutuo riconoscimento» in base alla normativa europea. Con tale dizione, si vogliono identificare le attività finanziarie che le banche possono esercitare, in qualsiasi paese dell’Unione, in forza dell’autorizzazione ricevuta nel paese di origine (principio dell’home country control).

Secondo la norma vigente (TUB, art. 1. c. 1, let. f) le attività ammesse al mutuo riconoscimento sono
-raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione
-operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il forfaiting)
-leasing finanziario
-servizi di pagamento
-emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheque, lettere di credito)
-rilascio di garanzie e di impegni di firma
-operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: n strumenti di mercato monetario, come assegni, cambiali, certificati di deposito; n cambi; n strumenti finanziari a termine e opzioni; n contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse; n valori mobiliari
-partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi
-consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese
-servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking
-gestione o consulenza nella gestione di patrimoni
-custodia e amministrazione di valori mobiliari
-servizi di informazione commerciale
-locazione di cassette di sicurezza
-altre attività eventualmente aggiunte all’elenco della seconda Direttiva.

Sulla base di quanto sopra esposto si può quindi concludere che la normativa del TUB è sufficientemente elastica per poter fare emergere diversi possibili modelli di banca. Infatti, potremmo avere, da una parte, una banca con un livello minimo di complessità (diversificazione dei servizi offerti) in quanto copre esclusivamente le attività che costituiscono il presupposto minimo dell’attività bancaria (raccolta del risparmio ed esercizio del credito) e, quindi, della qualifica di banca. Potrebbero essere, per esempio, le prime due voci dell’elenco del mutuo riconoscimento. Dall’altra parte, potremmo invece avere un modello di banca che persegue la più ampia diversificazione dell’offerta di servizi, coprendo l’intero spettro delle attività ammesse al mutuo riconoscimento ed eventualmente altre ancora previste dalle norme nazionali. Senza entrare ora in dettagli, è chiaro che i due modelli sono molto differenti sul piano strategico.