Contratto d’opera manuale: definizione e funzionamento
Il contratto d’opera manuale – indice:
Il contratto d’opera ha origini nell’antico diritto romano, dove l’istituto della locatio regolava le prestazioni di beni e servizi. Con l’entrata in vigore del codice civile italiano del 1865, tale istituto è stato scisso in forme contrattuali autonome, dando vita, tra le altre, alla disciplina specifica del contratto d’opera manuale, oggi regolato dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
Cos’è il contratto d’opera manuale
Il codice civile contemporaneo distingue tra diverse categorie di contratti: quelli applicabili alle imprese e quelli relativi al lavoro autonomo. Il contratto d’opera si colloca all’interno della seconda categoria e si differenzia dal contratto d’appalto per il ruolo del prestatore. È importante fare una distinzione tra contratto d’opera manuale e contratto d’opera intellettuale; in questa sede ci concentreremo sul primo.
Secondo l’articolo 2222 del codice civile, un contratto d’opera si configura quando una persona si impegna a compiere un’opera o un servizio in cambio di un corrispettivo, utilizzando lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Questa forma contrattuale regolamenta il lavoro autonomo e si applica a meno che la prestazione non ricada sotto una diversa disciplina contrattuale.
Si osservi che il contratto d’opera è parte del libro V del codice civile, dedicato al lavoro. La sua struttura enfatizza il carattere personale della prestazione, posizionandosi nel titolo terzo di tale sezione, riservato al lavoro autonomo, contrariamente al lavoro subordinato e alle attività d’impresa, che rientrano nel titolo secondo.
Come funziona il contratto d’opera manuale
Le parti coinvolte nel contratto d’opera sono solitamente il prestatore di lavoro e il committente. Quest’ultimo incarica il primo di svolgere un’opera o un servizio in cambio di un corrispettivo, generando così un contratto bilaterale ad effetti obbligatori.
La caratteristica fondamentale di questo contratto è l’assenza del vincolo di subordinazione, a differenza del contratto di lavoro subordinato. Il prestatore svolge l’attività utilizzando il proprio lavoro, senza organizzazione imprenditoriale, e può essere un artigiano o un piccolo imprenditore. L’artigiano opera in autonomia, mentre il piccolo imprenditore gestisce un’attività organizzata, eventualmente con collaboratori.
Sebbene il prestatore possa operare all’interno di un’organizzazione d’impresa, è fondamentale che mantenga l’autonomia e utilizzi mezzi propri per l’esecuzione dell’opera.
Gli obblighi del prestatore e il suo inadempimento
Il prestatore d’opera è tenuto a garantire un risultato specifico e si assume il rischio legato all’esecuzione dell’opera. Il corrispettivo è dovuto solo al termine della prestazione, quando l’opera è eseguita a regola d’arte.
Se il prestatore non rispetta le condizioni contrattuali e gli standard di qualità, il committente ha il diritto di richiedere una conformità entro un termine stabilito. Se il prestatore non adempie nemmeno entro tale termine, il committente può recedere dal contratto e richiedere un risarcimento per i danni.
Il potere di controllo del committente
Il committente ha il diritto di controllare l’esecuzione dell’opera. Anche in assenza di vigilanza, il prestatore è responsabile per eventuali vizi o difetti dell’opera. Tuttavia, se il committente rinuncia al controllo e l’opera presenta irregolarità, potrebbe esserci un concorso di colpa tra le parti per i danni causati.
Il recesso dal contratto d’opera
Il committente può recedere dal contratto se il prestatore non adempie ai termini stabiliti. In tal caso, ha diritto al risarcimento dei danni e alla restituzione di eventuali pagamenti già effettuati.
In alternativa, il committente può richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento o rifiutarsi di pagare il corrispettivo. Inoltre, è previsto il recesso unilaterale del committente prima che il prestatore inizi i lavori, a condizione che il prestatore non subisca danni.
Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per cause non imputabili ad entrambe le parti, il prestatore ha diritto a un compenso per la parte di lavoro già eseguita.
La materia impiegata per la realizzazione dell’opera
In un contratto d’opera, il prestatore può fornire il materiale necessario, ma ciò non deve costituire l’oggetto principale del contratto. Se il materiale diventa l’elemento predominante, si applicheranno le norme relative alla vendita.
Di norma, il materiale è fornito dal committente, ma nella pratica, spesso il prestatore fornisce il materiale necessario per l’esecuzione dell’opera.
Gli obblighi del committente
Il principale obbligo del committente è pagare il corrispettivo al prestatore. Se non è concordato, il corrispettivo è determinato dal giudice in base al lavoro effettuato e alle tariffe professionali.
- Il corrispettivo può essere stabilito per accordo tra le parti;
- Definito in forma forfettaria a seconda del risultato;
- Determinato secondo le tariffe professionali in assenza di un accordo.
Se il corrispettivo non viene pagato, il prestatore può ricorrere agli strumenti di recupero del credito. I termini di prescrizione per l’azione variano da dieci anni per pagamenti unici a cinque anni per pagamenti periodici.
Il risultato dell’opera manuale: vizi e difformità
Il committente ha la facoltà di verificare il risultato dell’opera e può accettarla o meno. Se accetta l’opera con vizi noti o facilmente riconoscibili, il prestatore non è responsabile. Se il prestatore ha occultato i vizi, il committente ha otto giorni per contestarli, con un anno di prescrizione per agire.
Il codice civile definisce “vizi” come l’assenza di caratteristiche necessarie e “difformità” come un risultato diverso da quello concordato. Entrambi i concetti devono essere valutati in base all’uso previsto dell’opera.